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Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni

Art. 191 Subentro

In pratica

L'articolo stabilisce che, alla fine di una concessione, i beni indispensabili per il servizio e non duplicabili passano automaticamente al nuovo gestore. Anche i beni realizzati con investimenti concordati con l'ente vengono ceduti al subentrante. Se la concessione finisce prima che il vecchio gestore abbia recuperato l'investimento, il nuovo gestore deve pagargli un indennizzo calcolato sul valore contabile non ancora ammortizzato. I criteri per calcolare questo indennizzo devono essere già scritti nel bando della nuova gara.

Vi riguarda se

  • siete un concessionario uscente e dovete cedere beni al subentrante
  • partecipate a una gara per una concessione e dovete sapere quali beni vi saranno trasferiti e a quali condizioni
  • gestite una procedura di affidamento di una concessione come stazione appaltante e dovete predisporre il bando

Esempio

Un comune mette a gara la gestione del servizio idrico. Il bando specifica che il gestore subentrante dovrà pagare al gestore uscente un indennizzo per le condutture posate cinque anni fa, il cui valore non è stato ancora completamente ammortizzato. L'importo esatto sarà calcolato secondo i criteri indicati nel bando stesso, al netto di un contributo pubblico regionale già ricevuto dal vecchio gestore per quell'opera.

Attenzione

  • L'obbligo di indennizzo scatta solo se la cessazione anticipata non è causata dal concessionario uscente.
  • I criteri per determinare l'indennizzo devono essere pubblicati nel bando della nuova gara, non si possono decidere dopo.
  • Per le concessioni locali di servizi di interesse economico generale resta in vigore la disciplina specifica del decreto legislativo 201/2022, non questa.
Testo ufficiale

1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.

2. Sono altresi' ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l'ente concedente.

3. Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell'affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell'ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall'ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell'indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

4. Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell'entrata in vigore del codice.

5. articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale resta disciplinato dall'.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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