Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni
Art. 192 Revisione del contratto di concessione
In pratica
L'articolo stabilisce che potete chiedere una revisione del contratto di concessione solo se si verificano eventi straordinari e imprevedibili, non dipendenti da voi, che rompono in modo significativo l'equilibrio economico-finanziario pattuito. La revisione è limitata a quanto serve per riportare l'operazione ai livelli di rischio concordati in origine. Se l'alterazione dipende da rischi che il contratto assegnava a voi come concessionari, restano a vostro carico e non danno diritto a revisione.
Vi riguarda se
- siete un concessionario e subite un evento imprevedibile che peggiora i conti del progetto
- gestite una concessione come ente concedente e ricevete una richiesta di riequilibrio del piano economico-finanziario
- dovete valutare se un evento rientra nei rischi allocati al concessionario o se giustifica una revisione
Esempio
Un comune affida in concessione la gestione di un parcheggio a pagamento. Dopo due anni, una nuova legge impone l'installazione di colonnine di ricarica elettrica su tutti i posti auto, con costi non previsti nel piano iniziale. Il concessionario chiede la revisione del contratto per coprire solo i costi aggiuntivi necessari a rispettare la nuova norma, senza alterare la natura del servizio.
Attenzione
- La revisione non può mai cambiare la natura della concessione o introdurre modifiche che avrebbero potuto allargare la platea dei partecipanti alla gara originaria.
- Per opere di interesse statale o finanziate con contributo a carico dello Stato, dovete ottenere il parere del NARS prima di procedere, a meno che per quelle opere non sia già previsto il parere del CIPESS; per le altre concessioni, l'ente concedente può chiederlo ma non è obbligato.
- Se non trovate un accordo sul riequilibrio, entrambe le parti possono recedere, ma al concessionario non vengono rimborsati gli oneri per lo scioglimento anticipato dei contratti di copertura sul tasso di interesse.
Testo ufficiale
1. Al verificarsi di eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purche' non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, il concessionario puo' chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto. L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico della stessa.
2. In sede di revisione ai sensi del comma 1 non e' consentito concordare modifiche che alterino la natura della concessione, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione.
3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, per le quali non sia gia' prevista l'espressione del parere del CIPESS, la revisione e' subordinata al previo parere non vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS). Negli altri casi, e' facolta' dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, e' tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalita' di contabilizzazione adottata.
4. In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), a esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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