Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni
Art. 194
In pratica
Per concessioni sopra la soglia indicata dall'articolo 14, comma 1, lettera a), il bando impone all'aggiudicatario di creare una società di scopo in forma di spa o srl, anche consortile. Il bando fissa il capitale sociale minimo e, se partecipate in gruppo, dovete indicare nell'offerta la quota di ciascun soggetto, pena l'esclusione. La società di scopo subentra automaticamente nel rapporto di concessione senza bisogno di autorizzazioni, sostituendo l'aggiudicatario verso l'ente concedente.
Vi riguarda se
- partecipate a gare per concessioni in finanza di progetto sopra la soglia indicata dall'articolo 14, comma 1, lettera a)
- siete un'impresa che deve costituire o gestire una società di scopo dopo l'aggiudicazione
- lavorate in una stazione appaltante che bandisce concessioni in project financing
Esempio
Un comune bandisce una concessione per la progettazione e gestione di un parcheggio sopra la soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a). Vince un raggruppamento di due imprese, che nell'offerta indicano quote del 60% e 40%. Dopo l'aggiudicazione, costituiscono una srl con capitale sociale minimo di 500.000 euro come previsto dal bando. La srl subentra nel contratto con il comune senza ulteriori atti amministrativi.
Attenzione
- Se partecipate in più soggetti, l'omessa indicazione delle quote di partecipazione al capitale sociale nell'offerta comporta l'esclusione.
- I soci che hanno formato i requisiti di qualificazione devono restare nella società e garantire il buon adempimento fino al certificato di collaudo.
- Il subentro della società di scopo non è una cessione di contratto e non richiede approvazione o autorizzazione dell'ente concedente.
Testo ufficiale
Societa' di scopo.
1. Per gli affidamenti superiori alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), il bando di gara per l'affidamento di una concessione nella forma della finanza di progetto prevede che l'aggiudicatario costituisca una societa' di scopo in forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della societa'. In caso di concorrente costituito da piu' soggetti, nell'offerta e' indicata, a pena di esclusione, la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
2. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa' di scopo si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso in cui siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci, originari o subentrati, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
3. La societa' di scopo, senza che cio' costituisca cessione di contratto, subentra nel rapporto di concessione senza necessita' di approvazione o autorizzazione amministrativa. Essa sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'ente concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte dell'ente concedente, i soci della societa' restano solidalmente responsabili con la societa' di scopo nei confronti dell'amministrazione per l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la societa' di scopo puo' fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie e assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera, liberando in tal modo i soci. Le garanzie cessano alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce le modalita' per l'eventuale cessione delle quote della societa' di scopo, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla societa' e a garantire, nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel capitale sociale della societa' di scopo e lo smobilizzo delle partecipazioni da parte di banche e altri investitori istituzionali, di cui all'articolo 193, comma 1, quarto periodo, che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione, possono tuttavia avvenire in qualsiasi momento.
4. Il contratto di concessione disciplina altresi' le modalita' di sostituzione dei soci della societa' di scopo che, nel corso dell'esecuzione del contratto, perdano i requisiti di qualificazione.
5. Il bando-tipo per l'affidamento di un contratto ai sensi del comma 1 reca anche lo schema della convenzione da allegare agli atti di gara.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
RadarPA vi segnala le gare del vostro settore prima che escano. Registratevi