Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni
Art. 195
In pratica
Le società di scopo possono emettere obbligazioni e titoli di debito anche oltre i limiti ordinari del codice civile, purché li sottoscrivano solo investitori istituzionali o clienti professionali. L'emissione serve esclusivamente a finanziare o rifinanziare il debito contratto per realizzare l'infrastruttura o le opere connesse al servizio di pubblica utilità. Il collocamento deve avvenire entro diciotto mesi o entro il termine inferiore fissato dal contratto di concessione, altrimenti il contratto si risolve di diritto. Le stesse regole si applicano anche a società attive in settori come gas, energia elettrica e comunicazioni elettroniche.
Vi riguarda se
- partecipate a una finanza di progetto come società di scopo e dovete reperire finanziamenti sul mercato
- siete un investitore istituzionale o un cliente professionale interessato a sottoscrivere titoli emessi da una società di scopo
- gestite una concessione e dovete verificare il rispetto dei termini di collocamento dei titoli
Esempio
Una società di scopo costituita per realizzare un parcheggio interrato in un comune emette obbligazioni per rifinanziare il debito contratto con le banche. I titoli vengono sottoscritti da un fondo pensione e da una società di gestione del risparmio. Il collocamento si conclude entro dodici mesi, come previsto dal contratto di concessione, e il comune non deve intervenire perché il termine è rispettato.
Attenzione
- I titoli non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori istituzionali o clienti professionali, quindi la circolazione è limitata per legge.
- Se il collocamento non avviene entro il termine massimo o entro quello inferiore fissato nel contratto di concessione, il contratto si risolve di diritto senza bisogno di una dichiarazione della stazione appaltante.
- Le garanzie sui titoli possono essere costituite in favore di un rappresentante dei sottoscrittori, che esercita tutti i diritti sostanziali e processuali relativi alle garanzie stesse.
Testo ufficiale
Obbligazioni delle societa' di scopo.
1. articoli 2412 2483 del codice civile decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 decreto legislativo n. 58 del 1998 codice civile Le societa' di scopo possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui aglie, purche' destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori istituzionali e dei clienti professionali indicati nell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al, e nei regolamenti attuativi o delle loro controllanti e controllate ai sensi dell'articolo 1, commi 6-bis.1 e 6-bis.2 dello stesso testo unico di cui al. Le obbligazioni e i titoli di debito di cui al primo periodo possono essere dematerializzati e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori istituzionali o clienti professionali. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413, 2414-bis, commi primo e secondo, e da 2415 a 2420 del.
2. L'emissione di obbligazioni e' ammessa esclusivamente per finanziare ovvero rifinanziare il debito precedentemente contratto per la realizzazione dell'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilita'.
3. La documentazione di offerta contiene in modo chiaro ed evidente l'avvertimento circa il grado di rischio associato all'operazione.
4. Il collocamento delle obbligazioni e altri titoli di debito emessi dalla societa' di scopo avviene nel termine massimo di diciotto mesi, ovvero in quello inferiore fissato dal contratto di concessione, decorso il quale il contratto e' risolto di diritto salvo che, nel frattempo, siano state reperite altre forme di finanziamento.
5. Le obbligazioni e i titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, ovvero fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi, possono essere garantiti secondo modalita' disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice. Fino all'entrata in vigore di tale decreto, si applica il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 agosto 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 210 dell'8 settembre 2012.
6. articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 legge 14 settembre 2011, n. 148 articoli 9 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 codice delle comunicazioni elettroniche decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 codice delle comunicazioni elettroniche articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 legge 29 novembre 2007, n. 222 Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 si applicano anche alle societa' operanti nella gestione dei servizi di cui all', convertito, con modificazioni, dalla, alle societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui aglie, alle societa' titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, alle societa' titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al, di cui ale alle societa' titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui al predetto, nonche' a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all', convertito, con modificazioni, dalla. Per le finalita' relative all'applicazione del presente comma il decreto di cui al comma 5 e' adottato di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy.
7. Le garanzie reali, personali e di qualunque altra natura, incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia che assistono le obbligazioni e i titoli di debito, possono essere costituite in favore dei sottoscrittori o anche di un loro rappresentante che sara' legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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