Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni
Art. 202 Cessione di immobili in cambio di opere
In pratica
L'articolo consente alla stazione appaltante di pagare i lavori cedendo all'operatore economico la proprietà di immobili pubblici non più destinati a scopi di interesse generale. Il bando può prevedere questa cessione come corrispettivo totale o parziale, basandosi sul valore di mercato dei beni. Se il trasferimento avviene prima della fine dei lavori, serve una garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, svincolata progressivamente come la cauzione definitiva.
Vi riguarda se
- partecipate a gare in cui la stazione appaltante offre immobili come pagamento
- gestite procedure di affidamento e valutate forme di corrispettivo alternative al denaro
- siete interessati a ricevere immobili pubblici come corrispettivo per lavori o servizi
Esempio
Un comune deve realizzare una scuola e non ha liquidità sufficiente. Nel bando indica come corrispettivo parziale la cessione di un ex magazzino comunale, stimato 300.000 euro. L'impresa aggiudicataria accetta l'immobile, ma poiché il trasferimento avviene prima del collaudo, presta una fideiussione di pari valore che viene svincolata man mano che i lavori procedono.
Attenzione
- Gli immobili ceduti devono essere già indicati nel programma triennale dei lavori o nell'avviso di pre-informazione per servizi e forniture.
- Se l'operatore economico non è interessato all'immobile, può indicare un terzo che deve possedere i requisiti di partecipazione alla gara.
- La fideiussione per il trasferimento anticipato segue le stesse regole di svincolo della cauzione definitiva previste dal codice.
Testo ufficiale
1. 9 Il bando di gara, redatto anche tenendo conto dei bandi-tipo e dei contratti-tipo predisposti dall'ANAC, puo' prevedere: a) a titolo di corrispettivo, totale o parziale e sulla base del loro valore di mercato, il trasferimento all'operatore economico o, quando questi vi abbia interesse, a terzi da lui indicati, in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, della proprieta' di beni immobili dell'ente concedente, gia' indicati nel programma triennale per i lavori o nell'avviso di pre-informazione per i servizi e le forniture, non piu' destinati al perseguimento di scopi di interesse generale; b) il trasferimento della proprieta' in un momento anteriore a quello della fine dei lavori, previa garanzia fideiussoria pari al valore dell'immobile, da prestarsi nei modi previsti dal codice per la partecipazione alle procedure di affidamento; la fideiussione e' progressivamente svincolata con le modalita' previste con riferimento alla cauzione definitiva.
-------------- AGGIORNAMENTO (9) D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Il, ha disposto (con l'art. 60, comma 1) che "All', le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»".
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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