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Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni

Art. 201 Partenariato sociale

In pratica

L'articolo vi dice che gli enti concedenti possono stipulare contratti di partenariato sociale per far gestire a cittadini o imprese beni pubblici come verde, piazze o immobili inutilizzati, con finalità di interesse generale. Per voi imprese, la novità è che solo micro, piccole e medie imprese possono concludere questi contratti. L'ente deve prima adottare un atto generale che fissa criteri e condizioni, inclusi eventuali incentivi fiscali e il diritto di prelazione per i consorzi di cittadini residenti.

Vi riguarda se

  • siete una micro, piccola o media impresa interessata a gestire aree verdi pubbliche o immobili comunali per attività sociali
  • siete un consorzio di cittadini residenti in un comprensorio dove esistono aree verdi o immobili ceduti al Comune
  • lavorate in un ente concedente e dovete predisporre l'atto generale per attivare questi contratti

Esempio

Un Comune adotta un atto generale per il partenariato sociale. Una piccola impresa locale presenta un progetto per recuperare un ex magazzino comunale inutilizzato e trasformarlo in un centro culturale, assumendosi le spese di ristrutturazione. L'impresa beneficia degli incentivi fiscali previsti dall'atto generale e gestisce il centro.

Attenzione

  • Non potete partecipare se siete una grande impresa: il comma 3 limita espressamente la conclusione dei contratti a micro, piccole e medie imprese.
  • Il diritto di prelazione per i consorzi di cittadini esiste solo per le prestazioni della lettera a), non per tutte le tipologie di partenariato sociale.
  • L'atto generale dell'ente è previsto dal comma 1 per stabilire criteri e condizioni per la conclusione dei contratti di partenariato sociale.
Testo ufficiale

1. dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato Gli enti concedenti stabiliscono, con atto generale e tenuto conto, i criteri e le condizioni, per la conclusione di contratti di partenariato sociale aventi ad oggetto una o piu' delle prestazioni seguenti: a) gestione e manutenzione di aree riservate al verde pubblico urbano e di immobili di origine rurale destinati ad attivita' sociali e culturali, ceduti al Comune in esecuzione di convenzioni e di strumenti urbanistici attuativi; sussiste, per la conclusione di tale contratto, il diritto di prelazione dei cittadini, aventi residenza o domicilio nei comprensori ove insistono i beni e le aree, costituenti un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno i due terzi della proprieta' della lottizzazione; i cittadini costituiti in consorzio possono beneficiare, altresi', di incentivi fiscali; b) gestione, manutenzione e valorizzazione di piazze e strade o interventi di decoro urbano e di recupero di aree e beni immobili inutilizzati, per destinarli a fini di interesse generale, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati che, all'uopo, beneficiano di incentivi fiscali direttamente attinenti alla attivita' svolta dal singolo o dalla associazione, o comunque utile alla comunita' territoriale di riferimento; c) compimento di opere di interesse locale, da acquisire al patrimonio indisponibile dell'ente concedente, sulla base di progetti presentati da cittadini, singoli o associati, e a spese di questi ultimi; l'esecuzione delle opere e' esente da oneri fiscali e amministrativi, salva l'imposta sul valore aggiunto.

2. dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le parti determinano il contenuto dei contratti di partenariato sociale nei limiti imposti dalle disposizioni seguenti, tenendo conto.

3. Possono concludere i contratti di partenariato sociale microimprese, piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1.

4. codice dei contratti pubblici decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Con l'atto generale indicato nel comma 1 sono determinati i modi di esercizio del diritto di prelazione dei cittadini costituiti in consorzi e la natura e la misura degli incentivi fiscali previsti per la conclusione dei contratti di partenariato sociale, nei limiti di quanto previsto con rinvio a leggi speciali dal, di cui al.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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