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Codice degli appalti · Partenariato pubblico privato e concessioni

Art. 208 Servizi globali su beni immobili

In pratica

L'articolo disciplina un contratto di servizi globali su immobili in cui l'operatore si assume il rischio della gestione e viene pagato in base al risultato amministrativo ottenuto, non solo per le attività svolte. Il bando e il contratto devono definire con precisione come si calcola e si riduce il corrispettivo, come si paga e come si ripartiscono gli oneri sopravvenuti. Per aggiudicare si usa solo l'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando soprattutto la capacità di raggiungere il risultato indicato nel contratto. Si applicano alcune regole specifiche dell'articolo 204 su garanzie, revisione prezzi e altri aspetti.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare per la gestione globale di immobili pubblici
  • gestite come stazione appaltante l'affidamento di servizi su beni immobili
  • dovete definire criteri di pagamento legati al risultato amministrativo

Esempio

Un comune affida a un'impresa la gestione globale di un complesso di edilizia residenziale pubblica. Il bando stabilisce che il corrispettivo mensile si riduce se non vengono raggiunti gli obiettivi di manutenzione e decoro indicati nel contratto. L'impresa presenta un'offerta tecnica che punta su interventi preventivi e tempi rapidi di ripristino, e vince perché il comune valuta che questa soluzione garantisce meglio il risultato amministrativo richiesto.

Attenzione

  • Il corrispettivo non è legato solo alle prestazioni eseguite ma al risultato ottenuto: se il risultato non arriva, il pagamento può essere ridotto secondo i criteri del bando.
  • Il bando deve indicare in modo chiaro come si riduce il corrispettivo e come si dividono gli oneri sopravvenuti, altrimenti il contratto è incompleto.
  • Non si può usare il criterio del prezzo più basso: l'aggiudicazione avviene solo con l'offerta economicamente più vantaggiosa.
Testo ufficiale

1. L'affidamento di servizi globali con oggetto beni immobili si realizza mediante la conclusione di un contratto col quale un operatore economico si obbliga, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, a consentire all'ente concedente il miglior godimento dei beni e a perseguire un determinato risultato amministrativo indicato nel bando e nel contratto in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e all'attivita' normalmente necessaria per ottenerlo.

2. Il bando di gara e il contratto stabiliscono: a) i criteri di determinazione e di riduzione del corrispettivo spettante all'operatore economico in base al risultato ottenuto e alle prestazioni rese; b) i modi e i tempi di pagamento del corrispettivo; c) i modi di attribuzione alle parti degli eventuali oneri sopravvenuti, incidenti sul corrispettivo e derivanti da disposizioni normative o da provvedimenti di altre autorita'.

3. L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, tenendo conto in particolare di ogni elemento idoneo al miglior perseguimento del risultato amministrativo dedotto nel contratto.

4. Si applica l'articolo 204, commi 11, 12, 13, 14 e 18.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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