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Codice degli appalti · Contenzioso, ANAC e disposizioni finali

Art. 209 Modifiche al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

In pratica

L'articolo riscrive le regole del processo amministrativo per le gare pubbliche. Stabilisce che gli atti delle procedure di affidamento e di concessione si impugnano solo davanti al TAR competente, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla messa a disposizione degli atti. Introduce regole specifiche su termini, ricorsi cumulativi, cauzioni cautelari e tempi rapidi per la decisione. Per chi partecipa o gestisce una gara, cambia soprattutto il quadro dei rimedi giudiziari: i tempi sono stretti e le conseguenze dell'annullamento possono arrivare alla dichiarazione di inefficacia del contratto.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare pubbliche e volete impugnare un'aggiudicazione o un bando
  • gestite una procedura di affidamento come stazione appaltante o ente concedente
  • siete coinvolti in un contenzioso su un appalto dopo la stipula del contratto

Esempio

Un'impresa edile scopre che un comune ha aggiudicato un appalto di lavori senza pubblicare il bando. L'impresa presenta ricorso al TAR entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione. Il giudice annulla l'aggiudicazione e dichiara inefficace il contratto, limitando l'inefficacia alle prestazioni ancora da eseguire. Il comune deve quindi rinnovare la gara per la parte residua dei lavori.

Attenzione

  • Il termine di trenta giorni per il ricorso decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla comunicazione o dalla messa a disposizione degli atti. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione.
  • Se manca la pubblicità del bando, il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione. Solo se gli avvisi o le informazioni di cui al comma 3 sono omessi o non conformi, il ricorso può essere proposto entro sei mesi dal giorno successivo alla stipulazione del contratto.
  • Il giudice può mantenere efficace il contratto anche in presenza di gravi violazioni, se sussistono esigenze imperative connesse a un interesse generale.
Testo ufficiale

1. codice del processo amministrativo decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Al, di cui all'allegato 1 al, sono apportate le seguenti modificazioni: a) codice dei contratti pubblici legge 21 giugno 2022, n. 78 articolo 90 del codice dei contratti pubblici legge n. 78 del 2022 articoli 84 85 del codice dei contratti pubblici legge n. 78 del 2022 codice dei contratti pubblici legge n. 78 del 2022 l'articolo 120 e' sostituito dal seguente: «Art. 120 - (Disposizioni specifiche ai giudizi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a - 1. Gli atti delle procedure di affidamento e di concessione disciplinate dal, di cui al decreto legislativo di attuazione della, comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attivita' tecnico-amministrative a esse connesse, i quali siano relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonche' i provvedimenti dell'Autorita' nazionale anticorruzione in materia di contratti pubblici, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente. In tutti gli atti di parte e in tutti i provvedimenti del giudice e' indicato il codice identificativo di gara (CIG); nel caso di mancata indicazione il giudice procede in ogni caso e anche d'ufficio, su segnalazione della segreteria, ai sensi dell'articolo 86, comma 1. 2. Per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo il ricorso, principale o incidentale, e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli gia' impugnati, sono proposti nel termine di trenta giorni. Il termine decorre, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all', di cui al decreto legislativo di attuazione dellaoppure dal momento in cui gli atti sono messi a disposizione ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, del medesimo codice. Per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara che siano autonomamente lesivi, il termine decorre dalla pubblicazione di cui aglie, di cui al decreto legislativo di attuazione della. Il ricorso incidentale e' disciplinato dall'articolo 42. 3. Nel caso in cui sia mancata la pubblicita' del bando, il ricorso e' comunque proposto entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione o della determinazione di procedere all'affidamento in house al soggetto partecipato o controllato. Per la decorrenza del termine l'avviso deve contenere la motivazione dell'atto di aggiudicazione e della scelta di affidare il contratto senza pubblicazione del bando e l'indicazione del sito dove sono visionabili gli atti e i documenti presupposti. Se sono omessi gli avvisi o le informazioni di cui al presente comma oppure se essi non sono conformi alle prescrizioni ivi indicate, il ricorso puo' essere proposto non oltre sei mesi dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto comunicata ai sensi del, di cui al decreto legislativo di attuazione della. 4. Se la stazione appaltante o l'ente concedente e' rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, il ricorso e' notificato anche presso la sede dell'Amministrazione, ai soli fini della operativita' della sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto. 5. Se le parti richiedono congiuntamente di limitare la decisione all'esame di un'unica questione, nonche' in ogni altro caso compatibilmente con le esigenze di difesa di tutte le parti in relazione alla complessita' della causa, il giudizio e' di norma definito, anche in deroga al comma 1, primo periodo, dell'articolo 74, in esito all'udienza cautelare ai sensi dell'articolo 60, ove ne ricorrano i presupposti, e, in mancanza, e' comunque definito con sentenza in forma semplificata a una udienza fissata d'ufficio, da tenersi entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente e nel rispetto dei termini per il deposito dei documenti e delle memorie. Della data di udienza e' dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando e' necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito e' rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, a una udienza da tenersi non oltre trenta giorni. 6. In caso di istanza cautelare, all'esito dell'udienza in camera di consiglio e anche in caso di rigetto dell'istanza, il giudice provvede ai necessari approfondimenti istruttori. 7. I nuovi atti attinenti alla medesima procedura di gara sono impugnati con ricorso per motivi aggiunti, senza pagamento del contributo unificato. 8. Salvo quanto previsto dal presente articolo e dagli articoli da 121 a 125, si applica l'articolo 119. 9. Anche se dalla decisione sulla domanda cautelare non derivino effetti irreversibili, il collegio puo' subordinare la concessione o il diniego della misura cautelare alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento di tale valore. La durata della misura subordinata alla cauzione e' indicata nell'ordinanza. Resta fermo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119. 10. Nella decisione cautelare il giudice tiene conto di quanto previsto dagli articoli 121, comma 1, e 122, e delle esigenze imperative connesse a un interesse generale all'esecuzione del contratto, dandone conto nella motivazione. 11. Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione. Quando la stesura della motivazione e' particolarmente complessa, il giudice pubblica il dispositivo nel termine di cui al primo periodo, indicando anche le domande eventualmente accolte e le misure per darvi attuazione, e comunque deposita la sentenza entro trenta giorni dall'udienza. 12. Le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 si applicano anche innanzi al Consiglio di Stato nel giudizio di appello proposto avverso la sentenza o avverso l'ordinanza cautelare, e nei giudizi di revocazione o opposizione di terzo. La parte puo' proporre appello avverso il dispositivo per ottenerne la sospensione prima della pubblicazione della sentenza. 13. Nel caso di presentazione di offerte per piu' lotti l'impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se sono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto.»; b) ... ... ... 9 codice dei contratti pubblici legge n. 78 del 2022 codice dei contratti pubblici legge n. 78 del 2022 articolo 18 del codice dei contratti pubblici legge n. 78 del 2022 articolo 18, comma 4, del codice dei contratti pubblici legge n. 78 del 2022 codice dei contratti pubblici legge n. 78 del 2022 articolo 86 del codice dei contratti pubblici legge n. 78 del 2022 l'articolo 121 e' sostituito dal seguente: «Art. 121 - (Inefficacia del contratto nei casi di gravi violazioni) - 1. Il giudice che annulla l'aggiudicazione o gli affidamenti senza bando di cui al comma 2 dell'articolo 120 dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi: a) se l'aggiudicazione e' avvenuta senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una garaquando tale pubblicazione e' prescritta dal, di cui al decreto legislativo di attuazione della; b) se l'aggiudicazione e' avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicita' del bando o avviso con cui si indice una garaquando tale pubblicazione e' prescritta dal, di cui al decreto legislativo di attuazione della; c) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito dall', di cui al decreto legislativo di attuazione della, qualora tale violazione abbia impedito al ricorrente di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del contratto e sempre che tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento; d) se il contratto e' stato stipulato senza rispettare la sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione, ai sensi dell', di cui al decreto legislativo di attuazione della, qualora tale violazione, aggiungendosi a vizi propri dell'aggiudicazione, abbia influito sulle possibilita' del ricorrente di ottenere l'affidamento. 2. Il giudice precisa, in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravita' della condotta della stazione appaltante o dell'ente concedente e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia e' limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o se essa opera in via retroattiva. 3. Il contratto resta efficace, anche in presenza delle violazioni di cui al comma 1, qualora venga accertato che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo dall'esecutore attuale. Gli interessi economici sono presi in considerazione come esigenze imperative solo quando l'inefficacia del contratto condurrebbe a conseguenze sproporzionate, avuto anche riguardo all'eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara. Non costituiscono esigenze imperative gli interessi economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto stesso, dalla necessita' di indire una nuova procedura di aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia. 4. A cura della segreteria, le sentenze che provvedono in applicazione del comma 3 sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per le politiche europee. 5. Quando, nonostante le violazioni, il contratto e' considerato efficace o l'inefficacia e' temporalmente limitata, si applicano le sanzioni alternative di cui all'articolo 123. 6. La inefficacia del contratto prevista dal comma 1, lettere a) e b), non si applica quando la stazione appaltante o l'ente concedente ha seguito la seguente procedura: a) con atto motivato anteriore all'avvio della procedura di affidamento ha dichiarato che la procedura senza pubblicazione del bando o avviso con cui si indice una garae' consentita dal, di cui al decreto legislativo di attuazione della; b) rispettivamente per i contratti di rilevanza europea e per quelli sotto soglia, ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea oppure nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso volontario per la trasparenza preventiva ai sensi dell', di cui al decreto legislativo di attuazione della, in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto;c) il contratto non e' stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di cui alla lettera b).»; c) all'articolo 123, comma 1, alinea, le parole:«di cui all'articolo 121, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 121, comma 5»; d) articolo 1227 del codice civile articolo 91, primo comma, del codice di procedura civile l'articolo 124 e' sostituito dal seguente: «Art. 124 - (Tutela in forma specifica e per equivalente) - 1. L'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione e di stipulare il contratto e' comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice dispone il risarcimento per equivalente del danno subito e provato. Il giudice conosce anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. 2. La condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si e' resa disponibile a subentrare nel contratto, e' valutata dal giudice ai sensi dell'. 3. Ai sensi dell'articolo 34, comma 4, il giudice individua i criteri di liquidazione del danno e assegna un termine entro il quale la parte danneggiante deve formulare una proposta risarcitoria. La mancata formulazione della proposta nel termine assegnato o la significativa differenza tra l'importo indicato nella proposta e quello liquidato nella sentenza resa sull'eventuale giudizio di ottemperanza costituiscono elementi valutativi ai fini della regolamentazione delle spese di lite in tale giudizio, fatto salvo quanto disposto dall'.».

----------- AGGIORNAMENTO (9) D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 Il, ha disposto (con l'art. 61, comma 1, lettera b che "All'articolo 209, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: [...] b) al capoverso Articolo 121, comma 6, le parole: «nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ovvero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana», ovunque ricorrano, sono soppresse".

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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