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Codice degli appalti · Digitalizzazione e piattaforme

Art. 21 Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

In pratica

L'articolo descrive le fasi che compongono la gestione digitale di un appalto pubblico: programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione. Tutte queste attività devono essere svolte usando piattaforme e servizi digitali interoperabili, come specificato nell'articolo 22. Chi partecipa o gestisce una gara deve operare secondo le regole di questa Parte del codice e, all'avvio della procedura, rispettare anche il CAD e l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Vi riguarda se

  • gestite una procedura come stazione appaltante
  • partecipate a qualsiasi gara gestita con piattaforme digitali
  • siete un operatore economico che deve interagire con le fasi digitali dell'appalto

Esempio

Un comune deve bandire una gara per la manutenzione del verde pubblico. La stazione appaltante programma l'intervento, progetta i documenti, pubblica il bando sulla piattaforma certificata, gestisce l'affidamento e poi l'esecuzione del contratto, il tutto utilizzando esclusivamente i sistemi digitali interoperabili previsti dalla normativa.

Attenzione

  • L'intero ciclo di vita, dalla programmazione all'esecuzione, deve avvenire in digitale, non solo la fase di pubblicazione del bando.
  • Le piattaforme usate devono essere interoperabili tra loro, non potete usare sistemi isolati che non comunicano con gli altri servizi indicati all'articolo 22.
  • All'avvio della procedura dovete rispettare anche gli obblighi del CAD e dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
Testo ufficiale

1. Il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, di norma, si articola in programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione.

2. codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Le attivita' inerenti al ciclo di vita di cui al comma 1 sono gestite, nel rispetto delle disposizioni del, di cui al, attraverso piattaforme e servizi digitali fra loro interoperabili, come indicati all'articolo 22.

3. decreto legislativo n. 82 del 2005 e dell'articolo 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 I soggetti che intervengono nel ciclo di vita digitale dei contratti pubblici operano secondo le disposizioni della presente Parte e procedono all'atto dell'avvio della procedura secondo le disposizioni del codice di cui aldella.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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