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Codice degli appalti · Digitalizzazione e piattaforme

Art. 22 Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)

In pratica

L'articolo definisce l'ecosistema nazionale di e-procurement come l'insieme delle piattaforme e dei servizi digitali che gestiscono l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. Per voi significa che tutte le fasi della gara, dalla redazione degli atti fino al controllo in esecuzione, devono avvenire attraverso strumenti digitali interoperabili. Le piattaforme che usate come stazione appaltante o come impresa devono garantire funzioni specifiche, come la presentazione digitale delle offerte e la gestione del fascicolo di gara. Le banche dati di interesse nazionale alimentano questo ecosistema.

Vi riguarda se

  • utilizzate una piattaforma di approvvigionamento digitale per gestire o partecipare a una gara
  • dovete presentare un'offerta o il DGUE in formato digitale
  • siete una stazione appaltante e configurate il vostro sistema per la gestione digitale dei contratti

Esempio

Un comune pubblica un bando per lavori di manutenzione stradale. La stazione appaltante redige gli atti di gara in formato nativo digitale sulla propria piattaforma certificata. Le imprese interessate accedono elettronicamente alla documentazione, compilano il DGUE digitale e presentano le offerte tramite la stessa piattaforma, che gestirà anche il fascicolo di gara e i controlli successivi.

Attenzione

  • L'ecosistema non è una singola piattaforma nazionale, ma l'insieme coordinato di piattaforme delle stazioni appaltanti e servizi infrastrutturali.
  • Le piattaforme devono coprire funzioni obbligatorie specifiche elencate al comma 2, non sono semplici strumenti di comunicazione.
  • Le banche dati di interesse nazionale non sono un elemento accessorio, ma alimentano attivamente l'ecosistema.
Testo ufficiale

1. L'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) e' costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui all'articolo 23 e dalle piattaforme di approvvigionamento digitale utilizzate dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 25.

2. Le piattaforme e i servizi digitali di cui al comma 1 consentono, in particolare: a) la redazione o l'acquisizione degli atti in formato nativo digitale; b) la pubblicazione e la trasmissione dei dati e documenti alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici; c) l'accesso elettronico alla documentazione di gara; d) la presentazione del documento di gara unico europeo in formato digitale e l'interoperabilita' con il fascicolo virtuale dell'operatore economico; e) la presentazione delle offerte f) l'apertura, la gestione e la conservazione del fascicolo di gara in modalita' digitale; g) il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie.

3. articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Le basi di dati di interesse nazionale alimentano l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale, ai sensi dell', di cui al.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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