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Codice degli appalti · Contenzioso, ANAC e disposizioni finali

Art. 214 Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari

In pratica

L'articolo istituisce presso l'ANAC la Camera arbitrale per le controversie sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La Camera tiene l'Albo degli arbitri, ne cura il codice deontologico e gestisce la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali. Per voi significa che l'arbitrato in materia di appalti pubblici passa da un organismo dedicato, con regole proprie e un elenco ufficiale di arbitri. I nominativi e i compensi di arbitri e periti sono pubblicati sul sito dell'ANAC.

Vi riguarda se

  • partecipate a un arbitrato su un contratto pubblico di lavori, servizi o forniture
  • dovete nominare o ricusare un arbitro in una controversia su un appalto
  • gestite come stazione appaltante una lite contrattuale che può finire in arbitrato

Esempio

Un'impresa edile e un comune hanno una controversia sul collaudo di una scuola. Le parti decidono di deferire la lite a un collegio arbitrale. Il collegio viene formato attingendo all'Albo tenuto dalla Camera arbitrale presso l'ANAC. I nominativi degli arbitri e i loro compensi saranno poi pubblicati sul sito dell'ANAC.

Attenzione

  • Chi è iscritto all'Albo non può svolgere incarichi professionali per le parti dei giudizi arbitrali da lui decisi durante l'iscrizione e nei tre anni successivi.
  • L'iscrizione all'Albo dura tre anni e può essere ottenuta di nuovo solo dopo due anni dalla scadenza.
  • La disciplina di dettaglio su Albo, periti e segretari è contenuta nell'allegato V.1, non nel solo articolo 214.
Testo ufficiale

1. Presso l'ANAC e' istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture.

2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il relativo codice deontologico e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.

3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.

4. articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 articolo 1, comma 42, lettera l), della legge 6 novembre 2012, n. 190 Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, per garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonche' dotati dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla medesima Autorita'. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorita' stessa. Fermo restando quanto previsto dall', come modificato dall', durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'Albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.

6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorita' e alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.

7. articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Fermo restando quanto previsto dall', possono essere iscritti all'Albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie: a) magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, magistrati e giudici tributari a riposo; b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di Cassazione; c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi; d) professori universitari, anche in quiescenza, nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

8. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.

9. articolo 815 del codice di procedura civile L'iscrizione all'Albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validita' triennale e puo' essere nuovamente ottenuta decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'. L'ulteriore disciplina relativa all'Albo degli arbitri, all'elenco dei periti e all'elenco dei segretari e' disposta dall'allegato V.1.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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