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Codice degli appalti · Contenzioso, ANAC e disposizioni finali

Art. 215 Collegio consultivo tecnico

In pratica

L'articolo consente a ciascuna parte di un contratto pubblico di chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico per prevenire o risolvere rapidamente le controversie tecniche in fase di esecuzione. Per i lavori di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, incluse concessioni e partenariati pubblico-privato, la costituzione del collegio è obbligatoria. Il collegio può esprimere pareri o adottare determinazioni che, se le parti lo accettano, assumono valore di lodo contrattuale. L'inosservanza delle sue pronunce è valutata come grave inadempimento e può comportare responsabilità per danno erariale, mentre l'osservanza esclude tale responsabilità salvo dolo.

Vi riguarda se

  • eseguite lavori pubblici di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea
  • partecipate a contratti di concessione o partenariato pubblico-privato per opere pubbliche
  • gestite controversie tecniche durante l'esecuzione di un contratto pubblico

Esempio

Un comune affida i lavori per la costruzione di una nuova scuola per un importo sopra la soglia europea. Durante gli scavi emerge una difformità geologica che blocca il cantiere e genera un conflitto tra l'impresa e il direttore dei lavori. Poiché il collegio consultivo tecnico è obbligatorio per questa tipologia di opera, le parti si rivolgono al collegio, che adotta una determinazione sulla soluzione tecnica da seguire. L'impresa e il comune si adeguano alla determinazione, evitando il contenzioso e consentendo la ripresa dei lavori.

Attenzione

  • La costituzione del collegio è obbligatoria solo per i lavori di opere pubbliche sopra soglia europea, non per servizi o forniture.
  • Le determinazioni del collegio non hanno automaticamente valore di lodo contrattuale: serve che le parti lo accettino secondo le modalità previste.
  • L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni può essere considerata grave inadempimento contrattuale, con conseguenze anche sul piano della responsabilità erariale.
Testo ufficiale

1. in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea la costituzione del collegio e' obbligatoria. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209 Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte puo' chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalita' di cui all'allegato V.2..

2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o adotta determinazioni eventualmente aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile. Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attivita' di mediazione e conciliazione e' comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' valutata ai fini della responsabilita' del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico e' causa di esclusione della responsabilita' per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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