Codice degli appalti · Contenzioso, ANAC e disposizioni finali
Art. 217 ((Determinazioni facoltative))
In pratica
Quando richiedete un parere facoltativo al collegio consultivo tecnico, la sua decisione diventa automaticamente un lodo contrattuale, cioè vincolante come un arbitrato, a meno che non lo escludiate esplicitamente prima dell'insediamento del collegio. Questa trasformazione automatica non si applica se il collegio deve pronunciarsi su risoluzione, sospensione coattiva o modalità di prosecuzione dei lavori. Se invece escludete la natura di lodo, la determinazione ha comunque il valore di parere tecnico rafforzato previsto dall'articolo 215, comma 3.
Vi riguarda se
- attivate un collegio consultivo tecnico in via facoltativa
- volete evitare che un parere tecnico diventi vincolante come un lodo
- dovete gestire una pronuncia su risoluzione o sospensione dei lavori
Esempio
Un'impresa e una stazione appaltante decidono di nominare un collegio consultivo tecnico per una controversia su varianti progettuali, senza obbligo di legge. Dopo la nomina del Presidente, le parti non firmano alcun atto per escludere la natura di lodo. La determinazione del collegio sarà quindi vincolante come una sentenza arbitrale, salvo impugnazione nei casi previsti dal codice di procedura civile.
Attenzione
- La natura di lodo scatta in automatico se non la escludete: dovete farlo dopo la nomina del Presidente e prima dell'insediamento del collegio.
- Non potete mai avere un lodo contrattuale se il collegio si esprime su risoluzione, sospensione coattiva o modalità di prosecuzione dei lavori.
- Anche se escludete il lodo, la determinazione non è un semplice parere: produce gli effetti dell'articolo 215, comma 3, che la rendono comunque rilevante in giudizio.
Testo ufficiale
1. Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non e' obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilita' che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale e' esclusa nei casi in cui e' richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalita' di prosecuzione dei lavori.
2. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215.
3. articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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