Codice degli appalti · Contenzioso, ANAC e disposizioni finali
Art. 218 Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico
In pratica
L'articolo vi permette, come stazione appaltante o ente concedente, di istituire un collegio di tre esperti per affrontare e risolvere qualsiasi problema tecnico o giuridico legato alla gara. Potete attivarlo anche prima che il contratto sia firmato, per questioni che vanno dalla definizione delle caratteristiche dell'opera alla verifica dei requisiti di partecipazione. La costituzione è una vostra facoltà, non un obbligo, e segue le regole dell'allegato V.2. Questo strumento vi offre un rimedio rapido per prevenire o comporre contrasti senza andare subito in tribunale.
Vi riguarda se
- gestite una procedura di gara come stazione appaltante o ente concedente
- volete prevenire o risolvere rapidamente contestazioni su bandi, requisiti o caratteristiche tecniche
- siete un RUP e valutate l'opportunità di attivare un supporto specialistico per la fase di affidamento
Esempio
Un comune bandisce una gara per la progettazione di una scuola e un'impresa contesta la formulazione di un criterio di valutazione dell'offerta tecnica, ritenendolo ambiguo. Il RUP, invece di attendere un ricorso formale, decide di costituire un collegio consultivo tecnico. I tre esperti esaminano la clausola del bando e forniscono un parere che chiarisce l'interpretazione corretta, permettendo alla gara di proseguire senza intoppi.
Attenzione
- La competenza del collegio copre anche la fase antecedente all'esecuzione, quindi potete usarlo per questioni relative al bando, agli inviti e ai requisiti di partecipazione, non solo per problemi di cantiere.
- La decisione di costituirlo spetta solo alla stazione appaltante o all'ente concedente, su iniziativa del RUP; non è uno strumento che l'operatore economico può attivare da solo in questa fase.
Testo ufficiale
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo le modalita' di cui all'allegato V.2, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell'invito, nonche' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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