Codice degli appalti · Contenzioso, ANAC e disposizioni finali
Art. 225-bis (Ulteriori disposizioni transitorie)
In pratica
L'articolo fissa alcune regole transitorie per l'applicazione di diverse norme del codice. Stabilisce che le nuove regole sulla gestione informativa digitale delle costruzioni (BIM) non si applicano a programmazioni già avviate con un documento di fattibilità redatto secondo le vecchie modalità. Chiarisce che per le procedure in corso al momento dell'entrata in vigore delle modifiche continuano ad applicarsi le vecchie versioni degli articoli 67, 119 comma 20 e 23 dell'allegato II.12, definendo cosa si intende per 'procedimenti in corso'.
Vi riguarda se
- gestite o partecipate a procedure di partenariato pubblico-privato avviate prima dell'entrata in vigore della disposizione
- siete coinvolti in appalti per i quali il bando è stato pubblicato prima dell'entrata in vigore delle modifiche agli articoli 67 o 119
- lavorate con stazioni appaltanti su progetti che richiedono l'uso del BIM e la programmazione era già iniziata con un documento di fattibilità approvato
Esempio
Un comune ha approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali per una nuova scuola a gennaio 2024, prima dell'entrata in vigore di questa norma. Anche se il progetto supera la soglia per l'obbligo BIM, la stazione appaltante può proseguire senza applicare i metodi di gestione informativa digitale previsti dall'articolo 43, perché la programmazione era già stata avviata.
Attenzione
- Per i procedimenti in corso, la data di pubblicazione del bando o di invio dell'invito a offrire è il riferimento chiave per decidere quale versione della norma applicare.
- Le nuove regole sui collegi consultivi tecnici si applicano anche a quelli già costituiti, salvo diversa volontà delle parti, ma non a quelli per contratti di servizi e forniture già formati.
- La non applicazione delle nuove norme BIM riguarda solo i procedimenti di programmazione già avviati con un documento di fattibilità redatto secondo la specifica norma transitoria citata.
Testo ufficiale
1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale e' adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 gia' avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali e' stato redatto il documento di fattibilita' delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.
3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano gia' stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 119, comma 20, e di cui all'articolo 23 dell'allegato II.12, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla medesima data, siano gia' stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali e' stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilita' per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.
5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volonta' contraria delle parti, anche ai collegi gia' costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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