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Codice degli appalti · Contenzioso, ANAC e disposizioni finali

Art. 226 Abrogazioni e disposizioni finali

In pratica

L'articolo stabilisce che il vecchio codice dei contratti pubblici, il decreto legislativo n. 50 del 2016, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le procedure già avviate prima di quella data continuano a essere gestite con le vecchie regole. Vengono inoltre abrogate altre norme e regolamenti collegati, con date diverse.

Vi riguarda se

  • gestite una procedura di gara il cui bando o avviso è stato pubblicato prima del 1° luglio 2023
  • partecipate a una procedura senza bando per la quale l'invito a presentare offerta è stato inviato prima del 1° luglio 2023
  • lavorate su convenzioni urbanistiche o accordi bonari stipulati o avviati prima del 1° luglio 2023

Esempio

Un comune pubblica un bando per lavori di manutenzione stradale il 20 giugno 2023. La gara si svolge a luglio e agosto 2023. Poiché il bando è stato pubblicato prima del 1° luglio 2023, l'intera procedura, comprese le fasi successive, continua a essere disciplinata dal decreto legislativo n. 50 del 2016 e non dal nuovo codice.

Attenzione

  • La data di pubblicazione del bando o dell'avviso è il punto di riferimento per capire quale codice applicare, non la data di scadenza delle offerte.
  • Per le procedure senza bando conta la data di invio dell'invito a presentare offerta, non la data di ricezione da parte delle imprese.
  • Alcune abrogazioni di regolamenti attuativi hanno date diverse dal 1° luglio 2023, come il 1° gennaio 2024 per il decreto ministeriale sulle infrastrutture.
Testo ufficiale

1. decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Il, e' abrogato dal 1° luglio 2023.

2. decreto legislativo n. 50 del 2016 A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui alcontinuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, sono abrogati dal 1° luglio 2023: a) regio decreto 3 maggio 1923, n. 1612 il; b) articolo 11, comma 5, lettere d) f), della legge 23 dicembre 1992, n. 498 l'e; c) decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204 il; d) articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 l'; e) decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 giugno 2017, n. 122 il; f) decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo 22 agosto 2017, n. 154 il; g) il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 239 del 12 ottobre 2022.

3-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e' abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 225, e' abrogato dal 1° gennaio 2024 il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 25 gennaio 2017.

5. decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al, o alvigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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