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Codice degli appalti · Contenzioso, ANAC e disposizioni finali

Art. 226-bis (( (Disposizioni di semplificazione normativa).))

In pratica

L'articolo stabilisce che molti allegati tecnici del Codice possono essere modificati o sostituiti in futuro tramite regolamenti o decreti ministeriali, senza dover cambiare la legge. Per voi significa che le regole di dettaglio su qualificazione, progettazione, direzione lavori e altri aspetti operativi possono essere aggiornate più rapidamente. Dovete monitorare l'uscita di questi nuovi provvedimenti perché sostituiranno integralmente gli allegati attuali.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare e dovete conoscere i requisiti di qualificazione o i contenuti della documentazione di gara
  • gestite una procedura come stazione appaltante e applicate le regole tecniche su progettazione, direzione lavori o collaudo
  • siete un consulente e dovete assicurare che imprese e stazioni appaltanti applichino le versioni aggiornate degli allegati

Esempio

Un comune deve bandire una gara per la progettazione di una scuola. L'ufficio tecnico sa che l'allegato I.7 sui contenuti del progetto esecutivo potrebbe essere presto sostituito da un decreto del Ministro delle infrastrutture. Prima di preparare i documenti di gara, il RUP verifica sulla Gazzetta Ufficiale se il nuovo decreto è già in vigore, per evitare di usare regole superate.

Attenzione

  • Gli allegati attuali restano in vigore fino alla data esatta in cui entra in vigore il provvedimento che li sostituisce; non vengono abrogati in anticipo.
  • I nuovi provvedimenti devono indicare nel titolo l'articolo del Codice che contiene la disciplina sostanziale di riferimento, per facilitare il coordinamento.
  • La procedura di modifica varia a seconda dell'allegato: alcuni richiedono un regolamento governativo, altri un semplice decreto ministeriale, con diversi livelli di concertazione e pareri.
Testo ufficiale

1. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati: a) I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione; b) II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.

2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati: a) I.01 - Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro; b) I.2 - Attivita' del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; c) I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata; d) I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura; e) I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilita' delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; f) I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; g) I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; h) I.10 - Attivita' tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; i) I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonche' alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; l) I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; m) I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonche' previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; n) II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC; o) II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC; p) II.2-bis - Modalita' di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; q) II.3 - Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunita' generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' o persone svantaggiate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' delegata per le pari opportunita' e per le disabilita', di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; r) II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata; s) II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; t) II.6 - Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; u) II.6-bis - Accordo di collaborazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; v) II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; z) II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualita', mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; aa) II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; bb) II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato; cc) II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei; dd) II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalita' di svolgimento delle attivita' della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita', con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; ee) II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei; ff) II.17 - Servizi sostitutivi di mensa, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; gg) II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; hh) II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy; ii) II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; ll) IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; mm) V.1 - Compensi degli arbitri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214; nn) V.2 - Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici; oo) V.3 - Modalita' di formazione della Cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata.

3. L'allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto puo' essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'allegato II.15- Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche puo' essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

4. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualita' di allegato al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l'articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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