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Codice degli appalti · Digitalizzazione e piattaforme

Art. 29 Regole applicabili alle comunicazioni

In pratica

L'articolo stabilisce che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni previsti dal codice devono avvenire attraverso le piattaforme digitali dell'ecosistema nazionale di approvvigionamento. Se queste piattaforme non prevedono una specifica funzionalità, si usa il domicilio digitale. Per le comunicazioni tra sole pubbliche amministrazioni si applica l'articolo 47 del CAD.

Vi riguarda se

  • partecipate a qualsiasi procedura di gara e dovete inviare o ricevere comunicazioni ufficiali
  • gestite una procedura come stazione appaltante e dovete dialogare con gli operatori economici
  • siete una pubblica amministrazione che scambia informazioni con un'altra pubblica amministrazione nell'ambito di un appalto

Esempio

Un'impresa partecipa a una gara bandita da un comune. Per presentare l'offerta e ricevere le richieste di chiarimento, deve utilizzare esclusivamente la piattaforma di e-procurement certificata indicata nel bando. Se la piattaforma non consente l'invio di un documento integrativo richiesto dal RUP, il comune può inviarlo tramite il domicilio digitale dell'impresa.

Attenzione

  • Le comunicazioni di gara devono avvenire tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di e-procurement.
  • Il domicilio digitale è uno strumento di riserva, da usare solo quando le piattaforme dell'ecosistema nazionale non coprono la specifica comunicazione.
  • Le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni seguono una regola diversa, basata sull'articolo 47 del CAD, e non transitano necessariamente per le piattaforme di e-procurement.
Testo ufficiale

1. codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale decreto legislativo n. 82 del 2005 Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformita' con quanto disposto daldi cui al, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell', di cui al.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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