Codice degli appalti · Digitalizzazione e piattaforme
Art. 28 Trasparenza dei contratti pubblici
In pratica
L'articolo stabilisce che tutti i dati non riservati o secretati sulle procedure di gara vanno trasmessi subito alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici tramite le piattaforme digitali. Le stazioni appaltanti devono collegare la sezione 'Amministrazione trasparente' del loro sito a questa banca dati e pubblicare lì la composizione della commissione giudicatrice con i curricula e i resoconti finanziari finali. Per la trasparenza fanno fede solo i dati effettivamente trasmessi alla banca dati ANAC, che li pubblica sul proprio portale.
Vi riguarda se
- gestite una procedura come stazione appaltante e dovete assicurare la trasmissione dei dati e il collegamento del vostro sito
- partecipate a una gara e volete verificare la pubblicità legale degli atti, che ora si basa sui dati inviati alla Banca dati ANAC
- siete un ente concedente e dovete pubblicare curricula e resoconti finanziari nella sezione Amministrazione trasparente
Esempio
Un comune bandisce una gara per la manutenzione del verde pubblico. Deve trasmettere i dati di programmazione e della procedura alla Banca dati ANAC tramite la piattaforma digitale che utilizza. Sul proprio sito, nella sezione Amministrazione trasparente, deve pubblicare i nomi e i curricula dei commissari di gara e, a lavori finiti, il resoconto della gestione finanziaria del contratto.
Attenzione
- La trasparenza legale non si realizza con la pubblicazione sul sito della stazione appaltante, ma solo con l'invio dei dati alla Banca dati nazionale ANAC.
- La pubblicazione della commissione giudicatrice e dei curricula non è più un adempimento generico ma deve avvenire nella sezione 'Amministrazione trasparente' collegata alla banca dati.
- I resoconti della gestione finanziaria vanno pubblicati al termine dell'esecuzione del contratto, non durante.
Testo ufficiale
1. Le informazioni e i dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonche' alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 35 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 139, sono trasmessi tempestivamente alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25.
2. decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano il collegamento tra la sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale e la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni di cui al. Sono pubblicati nella sezione di cui al primo periodo la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonche' i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.
3. Per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
4. L'ANAC, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, individua con proprio provvedimento le informazioni, i dati e le relative modalita' di trasmissione per l'attuazione del presente articolo.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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