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Codice degli appalti · Digitalizzazione e piattaforme

Art. 34 Cataloghi elettronici

In pratica

L'articolo vi permette di presentare le offerte di gara usando un catalogo elettronico, se la stazione appaltante lo richiede o lo accetta. Dovete predisporre questo catalogo seguendo esattamente le specifiche tecniche e il formato che trovate nei documenti di gara. In caso di accordi quadro con più operatori, la stazione appaltante può riaprire il confronto competitivo chiedendovi di aggiornare il catalogo o utilizzando i dati di quello già presentato, ma in quest'ultimo caso dovete essere avvisati e potete rifiutare la raccolta delle informazioni.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare in cui la stazione appaltante richiede o accetta offerte in forma di catalogo elettronico
  • siete aggiudicatari di un accordo quadro e dovete gestire appalti specifici basati su cataloghi elettronici
  • gestite una procedura di gara come stazione appaltante e volete utilizzare lo strumento del catalogo elettronico

Esempio

Un Comune bandisce un accordo quadro per la fornitura di materiale di cancelleria a più operatori economici. Nel bando e nei documenti di gara specifica che le offerte vanno presentate come cataloghi elettronici in formato XML, secondo le specifiche tecniche allegate. Dopo l'aggiudicazione, per un contratto specifico di penne e block notes, il Comune comunica ai fornitori che intende raccogliere le informazioni dai cataloghi già presentati per formulare le offerte, fissando data e ora della raccolta e dando la possibilità di rifiutare questa modalità.

Attenzione

  • Se la stazione appaltante usa i dati del vostro catalogo già presentato per un nuovo appalto specifico (comma 4, lettera b), dovete ricevere un preavviso con data e ora della raccolta e potete opporvi; non è un'operazione automatica.
  • Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante deve mostrarvi l'offerta che ha costruito con i vostri dati, per permettervi di verificare che non ci siano errori materiali.
  • Nei settori ordinari l'obbligo di indicare l'uso del catalogo elettronico è solo nel bando o nell'invito a confermare interesse, mentre nei settori speciali le modalità di comunicazione sono più ampie e specifiche.
Testo ufficiale

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono chiedere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. Le offerte presentate sotto forma di catalogo elettronico possono essere corredate di altri documenti, a completamento dell'offerta.

2. I cataloghi elettronici sono predisposti dai candidati o dagli offerenti per la partecipazione a una determinata procedura di appalto in conformita' alle specifiche tecniche e al formato stabiliti dalle stazioni appaltanti.

3. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici e' accettata o richiesta, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) nei settori ordinari, lo indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso di pre-informazione; nei settori speciali, lo indicano nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse, o, quando il mezzo di indizione di gara e' un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare; b) indicano nei documenti di gara tutte le informazioni relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonche' alle modalita' e alle specifiche tecniche per il catalogo.

4. Quando un accordo quadro e' concluso con piu' operatori economici dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati. In tal caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano, alternativamente, uno dei seguenti metodi: a) invitano gli offerenti a ripresentare i loro cataloghi elettronici, adattati alle esigenze del contratto in questione; b) comunicano agli offerenti che intendono avvalersi delle informazioni raccolte dai cataloghi elettronici gia' presentati per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto in questione, a condizione che il ricorso a questa possibilita' sia stato previsto nei documenti di gara relativi all'accordo quadro.

5. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in caso di riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici in conformita' al comma 4, lettera b), indicano agli offerenti la data e l'ora in cui intendono procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adattate ai requisiti del contratto specifico e danno agli offerenti la possibilita' di rifiutare tale raccolta di informazioni. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedono un adeguato periodo di tempo tra la notifica e l'effettiva raccolta di informazioni. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti presentano le informazioni raccolte all'offerente interessato, in modo da offrire la possibilita' di contestare o confermare che l'offerta cosi' costituita non contiene errori materiali.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione richiedendo che le offerte per un appalto specifico siano presentate sotto forma di catalogo elettronico. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono, inoltre, aggiudicare appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione conformemente al comma 4, lettera b), e al comma 5, a condizione che la domanda di partecipazione al sistema dinamico di acquisizione sia accompagnata da un catalogo elettronico in conformita' con le specifiche tecniche e il formato stabilito dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Tale catalogo e' completato dai candidati, qualora sia stata comunicata l'intenzione della stazione appaltante o dell'ente concedente di costituire offerte attraverso la procedura di cui al comma 4, lettera b).

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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