Codice degli appalti · Programmazione
Art. 37 Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi
In pratica
L'articolo obbliga le stazioni appaltanti a programmare in anticipo lavori, beni e servizi con due strumenti: il programma triennale e l'elenco annuale. Per voi imprese significa che le opportunità di gara sono prevedibili e pubblicate, ma anche che un appalto non inserito nella programmazione può essere bloccato o richiedere procedure straordinarie. L'elenco annuale indica i lavori che partiranno davvero nel primo anno e deve avere la copertura finanziaria certa.
Vi riguarda se
- partecipate a gare per lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia dell'articolo 50, comma 1, lettera a)
- partecipate a gare per forniture e servizi di importo pari o superiore alla soglia dell'articolo 50, comma 1, lettera b)
- gestite una procedura come stazione appaltante o ente concedente
Esempio
Un Comune approva il programma triennale dei lavori pubblici inserendo la riqualificazione di una piazza per 400.000 euro. Nell'elenco annuale successivo conferma l'opera indicando il capitolo di bilancio che la finanzia. Un'impresa edile che segue la sezione 'Amministrazione trasparente' del sito comunale scopre il progetto con largo anticipo e prepara la propria offerta.
Attenzione
- I lavori di manutenzione ordinaria sopra la soglia europea vanno inseriti nel programma triennale anche senza il documento di fattibilità delle alternative progettuali, a differenza degli altri lavori sopra soglia.
- Lavori, servizi e forniture eseguiti in amministrazione diretta non compaiono nella programmazione, quindi non li troverete pubblicati.
- L'articolo non si applica alla pianificazione interna di centrali di committenza e soggetti aggregatori, che seguono regole proprie.
Testo ufficiale
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: a) adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili; b) approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualita' e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile.
2. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilita' delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilita' delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione.
3. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b).
4. Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
5. Il presente articolo non si applica alla pianificazione delle attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza.
6. Con l'allegato I.5 sono definiti: a) gli schemi tipo, gli ordini di priorita' degli interventi, comprensivi del completamento delle opere incompiute e dell'effettuazione dei lavori programmati e non avviati, e la specificazione delle fonti di finanziamento; b) le condizioni che consentono di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto nell'elenco annuale; c) le modalita' di raccordo con la pianificazione dell'attivita' dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono delegare le attivita'.
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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