Codice degli appalti · Digitalizzazione e piattaforme
Art. 36 Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
In pratica
L'articolo stabilisce che, con la comunicazione di aggiudicazione, la stazione appaltante rende disponibili a tutti i partecipanti non esclusi l'offerta dell'aggiudicatario, i verbali e gli atti presupposti all'aggiudicazione. Ai primi cinque classificati vengono rese disponibili anche le reciproche offerte. La stazione appaltante comunica anche le decisioni sulle richieste di oscuramento di parti delle offerte, decisioni che sono impugnabili entro dieci giorni con un rito accelerato.
Vi riguarda se
- partecipate a una gara e volete conoscere l'offerta dell'aggiudicatario e gli atti di gara
- siete un'impresa collocata tra i primi cinque posti in graduatoria e volete esaminare le offerte dei vostri diretti concorrenti
- gestite una procedura di gara come stazione appaltante e dovete gestire le richieste di oscuramento e l'accesso agli atti
Esempio
Il Comune di Verona aggiudica un appalto di servizi di pulizia. Invia la comunicazione di aggiudicazione digitale a tutti i partecipanti non esclusi, mettendo a disposizione l'offerta dell'aggiudicatario e i verbali di gara. Alla seconda e terza classificata rende disponibili anche le rispettive offerte, dopo aver valutato e respinto la richiesta di oscuramento di alcune parti tecniche avanzata dall'aggiudicatario.
Attenzione
- La messa a disposizione degli atti avviene contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione, non su successiva richiesta di accesso agli atti.
- L'accesso reciproco alle offerte è limitato ai soli operatori collocati nei primi cinque posti in graduatoria.
- Se la stazione appaltante respinge la vostra richiesta di oscuramento, l'offerta non può essere mostrata ai concorrenti prima che siano trascorsi i dieci giorni per impugnare quella decisione.
Testo ufficiale
1. L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90.
2. Agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1, nonche' le offerte dagli stessi presentate.
3. Nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente da' anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).
4. articolo 116 del codice del processo amministrativo decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 Le decisioni di cui al comma 3 sono impugnabili ai sensi dell', di cui all'allegato I al, con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.
5. Nel caso in cui la stazione appaltante o l'ente concedente ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui e' stato richiesto l'oscuramento non e' consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle decisioni di cui al comma 4.
6. Nel caso di cui al comma 4 la stazione appaltante o l'ente concedente puo' inoltrare segnalazione all'ANAC la quale puo' irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla meta' nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.
7. decreto legislativo n. 104 del 2010 Il ricorso di cui al comma 4 e' fissato d'ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla meta' di quelli di cui all'articolo 55 del codice di cui all'allegato I aled e' deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro cinque giorni dall'udienza di discussione, e la cui motivazione puo' consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.
8. Il rito e i termini di cui ai commi 4 e 7 si applicano anche nei giudizi di impugnazione.
9. Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di cui all'articolo 90.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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