Codice degli appalti · Programmazione
Art. 39 Programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale
In pratica
L'articolo stabilisce un percorso speciale per le opere pubbliche che il Governo dichiara di interesse nazionale strategico e urgente. Per queste infrastrutture, la progettazione segue le regole dell'articolo 38 ma con tempi ridotti per alcuni passaggi. Viene inoltre istituito un comitato speciale al Consiglio superiore dei lavori pubblici per esaminare questi progetti e si rafforza il monitoraggio antimafia.
Vi riguarda se
- partecipate alla progettazione o realizzazione di grandi opere dichiarate strategiche dal Governo
- gestite come stazione appaltante un intervento inserito nel Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche
- siete una regione o un ente locale coinvolto in un'opera di preminente interesse nazionale
Esempio
Il Consiglio dei ministri qualifica come strategica una nuova linea ferroviaria ad alta velocità. Il progetto di fattibilità tecnico-economica viene trasmesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici e, quindici giorni dopo, alla soprintendenza per la verifica archeologica. Durante la conferenza di servizi, se emerge un dissenso qualificato da parte di un ente, il progetto può essere approvato direttamente con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Attenzione
- La qualifica di infrastruttura strategica non è automatica: richiede una delibera del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri competenti o delle regioni.
- I termini per l'approvazione del progetto sono più stretti rispetto alla procedura ordinaria e non sono prorogabili.
- In caso di dissensi qualificati in conferenza di servizi, la decisione finale può essere presa con decreto del Presidente del Consiglio, scavalcando la procedura ordinaria di composizione del dissenso.
Testo ufficiale
1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano le procedure di pianificazione, programmazione e progettazione delle infrastrutture strategiche la cui realizzazione riveste carattere di urgenza e di preminente interesse nazionale ai fini della modernizzazione e dello sviluppo della Nazione.
2. Il Governo qualifica una infrastruttura come strategica e di preminente interesse nazionale con delibera del Consiglio dei ministri, in considerazione del rendimento infrastrutturale, dei costi, degli obiettivi e dei tempi di realizzazione dell'opera. La qualificazione e' operata su proposta dei Ministri competenti, sentite le regioni interessate, ovvero su proposta delle regioni al Governo, sentiti i Ministri competenti.
3. nel documento di programmazione, aggiornato, di norma, con cadenza annuale, denominato "Documento di programmazione delle infrastrutture strategiche (DPIS)" L'elenco delle infrastrutture di cui al presente articolo e' inserito, con l'indicazione: a) dei criteri di rendimento attesi in termini di sviluppo infrastrutturale, riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, sostenibilita' ambientale, garanzia della sicurezza strategica, contenimento dei costi dell'approvvigionamento energetico del Paese, adeguamento della strategia nazionale a quella della rete europea delle infrastrutture; b) degli esiti della valutazione delle alternative progettuali; c) dei costi stimati e dei relativi stanziamenti; d) del cronoprogramma di realizzazione.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli accordi di programma quadro ai fini della individuazione delle priorita' e ai fini dell'armonizzazione con le iniziative gia' incluse nelle intese e negli accordi stessi.
5. Per l'approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al comma 3 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 38. A tal fine, i termini di cui al terzo periodo del comma 5 dell'articolo 38 sono ridotti a trenta giorni e quelli di cui al comma 9, primo periodo, del medesimo articolo 38 a quarantacinque giorni e non sono prorogabili.
6. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, istituisce un comitato speciale per l'esame dei progetti relativi agli interventi di cui al presente articolo.
7. Ai fini della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 38, comma 8, il progetto di fattibilita' tecnico ed economico relativo agli interventi di cui al comma 1 del presente articolo, e' trasmesso dalla stazione appaltante alla competente soprintendenza decorsi quindici giorni dalla trasmissione al Consiglio superiore dei lavori pubblici del progetto di fattibilita' tecnico-economico medesimo. Le risultanze della valutazione di assoggettabilita' preventiva dell'interesse archeologico sono acquisite nel corso della conferenza dei servizi di cui all'articolo 38, comma 3.
8. articolo 14-quinquies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 In presenza di dissensi qualificati ai sensi dell', la procedura di cui ai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo puo' essere sostituita dall'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa deliberazione del CIPESS, integrato dai presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all'. Il predetto decreto approva il progetto di fattibilita' tecnico-economica delle infrastrutture di cui al presente articolo e produce i medesimi effetti di cui all'articolo 38, comma 10.
9. presieduto da un Prefetto, articolo 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 legge 11 agosto 2014, n. 114 Il monitoraggio delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa e' attuato da un Comitato di coordinamentoistituito presso il Ministero dell'interno, secondo procedure approvate con delibera CIPESS, su proposta del medesimo Comitato di coordinamento. Si applicano, altresi', le modalita' e le procedure di monitoraggio finanziario di cui all', convertito, con modificazioni, dalla.
9-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le modalita' di funzionamento e la composizione del Comitato di cui al comma 9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministero dell'interno 21 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 2017, n. 81.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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