Codice degli appalti · Programmazione
Art. 40 Dibattito pubblico
In pratica
L'articolo disciplina il dibattito pubblico, uno strumento di partecipazione che la stazione appaltante può attivare per opere di forte impatto sociale, ambientale o territoriale. La procedura parte con la pubblicazione di una relazione di progetto e si conclude con una relazione finale che raccoglie le osservazioni, da valutare per la progettazione successiva. Per voi imprese significa che su certe opere il progetto può subire modifiche a seguito del confronto pubblico, influenzando la gara futura. Per le stazioni appaltanti, introduce un passaggio procedurale da gestire con tempi certi prima di consolidare la progettazione.
Vi riguarda se
- partecipate o intendete partecipare a gare per la realizzazione di grandi opere infrastrutturali o di rilevante impatto territoriale
- gestite come stazione appaltante la programmazione e progettazione di interventi potenzialmente soggetti a dibattito pubblico obbligatorio o facoltativo
- siete un'associazione o comitato portatore di interessi diffusi toccati da un'opera pubblica
Esempio
Un comune intende realizzare una nuova circonvallazione dal forte impatto sul quartiere. Pur non essendo un caso obbligatorio, la stazione appaltante decide di indire un dibattito pubblico. Pubblica sul sito la relazione con il progetto e le alternative. Entro 60 giorni, un comitato di residenti presenta osservazioni scritte. Il responsabile del dibattito, entro 120 giorni, redige una relazione conclusiva che suggerisce di accogliere la richiesta di una barriera antirumore. Il comune valuta questa proposta e la integra nel progetto definitivo, che sarà poi posto a base di gara.
Attenzione
- Il dibattito pubblico non è una procedura di gara né un passaggio autorizzativo, ma una fase di confronto i cui esiti la stazione appaltante deve valutare, non necessariamente accogliere, per la progettazione successiva.
- I casi di dibattito pubblico obbligatorio non sono definiti nell'articolo ma sono demandati all'allegato I.6, che va consultato per verificare se un intervento vi rientra.
- Per gli interventi finanziati con risorse PNRR e PNC resta ferma la disciplina speciale, che potrebbe prevedere regole diverse da quelle generali qui descritte.
Testo ufficiale
1. Salvi i casi di dibattito pubblico obbligatorio indicati nell'allegato I.6, la stazione appaltante o l'ente concedente puo' indire il dibattito pubblico, ove ne ravvisi l'opportunita' in ragione della particolare rilevanza sociale dell'intervento e del suo impatto sull'ambiente e sul territorio, garantendone in ogni caso la celerita'.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.
3. Il dibattito pubblico si apre con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente di una relazione contenente il progetto dell'opera e l'analisi di fattibilita' delle eventuali alternative progettuali.
4. Le amministrazioni statali interessate alla realizzazione dell'intervento, le regioni e gli altri enti territoriali interessati dall'opera, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che, in ragione degli scopi statutari, sono interessati dall'intervento, possono presentare osservazioni e proposte entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3.
5. Il dibattito pubblico si conclude, entro un termine compatibile con le esigenze di celerita', comunque non superiore a centoventi giorni dalla pubblicazione di cui al comma 3, con una relazione, redatta dal responsabile del dibattito pubblico e contenente una sintetica descrizione delle proposte e delle osservazioni pervenute, con l'eventuale indicazione di quelle ritenute meritevoli di accoglimento. La relazione conclusiva e' pubblicata sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.
6. Gli esiti del dibattito, ivi comprese eventuali proposte di variazione dell'intervento, sono valutati dalla stazione appaltante o dall'ente concedente ai fini dell'elaborazione del successivo livello di progettazione.
7. decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 Resta ferma la disciplina prevista da specifiche disposizioni di legge per il dibattito pubblico afferente agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021.
8. L'allegato I.6 disciplina: a) i casi in cui il dibattito pubblico e' obbligatorio; b) le modalita' di partecipazione e di svolgimento del dibattito pubblico; c) le modalita' di individuazione e i compiti del responsabile del dibattito pubblico; d) gli eventuali contenuti ulteriori della relazione iniziale e di quella conclusiva del procedimento di dibattito pubblico.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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