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Codice degli appalti · Contratti sotto soglia europea

Art. 50 Procedure per l'affidamento

In pratica

L'articolo stabilisce le modalità di scelta del contraente per appalti sotto le soglie europee. Definisce quando potete usare l'affidamento diretto e quando invece dovete attivare una procedura negoziata senza bando, consultando un numero minimo di operatori. Per le procedure negoziate, vi impone di selezionare gli operatori da invitare senza ricorrere al sorteggio, salvo casi eccezionali e motivati, e di pubblicare i nominativi dei soggetti consultati.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare di lavori sotto 150.000 euro o di servizi e forniture sotto 140.000 euro
  • gestite una procedura di affidamento come stazione appaltante per contratti sotto le soglie europee
  • siete un'impresa pubblica che opera nei settori speciali e dovete applicare i vostri regolamenti interni

Esempio

Un comune deve affidare la manutenzione straordinaria di una scuola per un importo di 180.000 euro. Trattandosi di lavori, la stazione appaltante non può procedere con affidamento diretto. Deve invece indire una procedura negoziata senza bando, consultando almeno cinque operatori economici individuati tramite un'indagine di mercato, e poi pubblicare sul proprio sito i nomi delle imprese consultate.

Attenzione

  • L'affidamento diretto non è mai automatico: dovete sempre assicurarvi che l'operatore scelto abbia documentate esperienze pregresse idonee.
  • Nelle procedure negoziate, il sorteggio per scegliere gli operatori da invitare è vietato, a meno che non ricorrano situazioni particolari e specificamente motivate che rendano impossibile ogni altro metodo di selezione.
  • Per le procedure negoziate, siete obbligati a pubblicare sul sito della stazione appaltante sia l'avvio della consultazione, sia i nominativi di tutti gli operatori consultati.
Testo ufficiale

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalita': a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di piu' operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro; d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilita' di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro; e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalita' previste nell'allegato II.1. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa oppure del prezzo piu' basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'articolo 108, comma 2.

5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'articolo 14, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 146 a 152, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'articolo 141, comma 1, secondo periodo, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.

6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante puo' procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante puo' sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformita' con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione e' emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalita' di cui all'articolo 85, con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

9. Con le stesse modalita' di cui al comma 8 e' pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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