Codice degli appalti · Contratti sotto soglia europea
Art. 49 Principio di rotazione degli affidamenti
In pratica
L'articolo vieta di affidare due appalti consecutivi allo stesso fornitore uscente se riguardano lo stesso settore merceologico, categoria di opere o settore di servizi. Potete essere reinvitati solo se la stazione appaltante motiva l'assenza di alternative e verifica la buona esecuzione del contratto precedente. Il divieto non si applica se l'indagine di mercato per una procedura negoziata è stata aperta a tutti gli operatori qualificati. Per gli affidamenti diretti sotto i 5.000 euro potete sempre derogare alla rotazione.
Vi riguarda se
- partecipate a gare sotto le soglie europee e siete il fornitore uscente
- gestite una procedura negoziata come stazione appaltante
- effettuate un affidamento diretto di importo molto basso
Esempio
Un Comune ha affidato l'anno scorso a un'impresa edile la manutenzione delle strade per 120.000 euro. Quest'anno deve affidare un nuovo intervento simile per 130.000 euro. Non può riaffidarlo direttamente alla stessa impresa, a meno che non verifichi l'accurata esecuzione del lavoro precedente e motivi che sul mercato locale non ci sono alternative valide.
Attenzione
- Il divieto scatta solo se i due affidamenti consecutivi sono nello stesso identico settore: un'impresa edile uscente può ricevere un affidamento per servizi di pulizia.
- Se la stazione appaltante divide gli appalti in fasce di valore, il divieto di rotazione si applica fascia per fascia, non sull'intero volume di spesa.
- La deroga per assenza di alternative richiede una doppia verifica: la struttura del mercato e la qualità della prestazione precedente.
Testo ufficiale
1. Gli affidamenti di cui alla presente Parte avvengono nel rispetto del principio di rotazione.
2. In applicazione del principio di rotazione e' vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
3. La stazione appaltante puo' ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.
4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonche' della qualita' della prestazione resa, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
5. Per i contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
6. E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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