Codice degli appalti · Contratti sotto soglia europea
Art. 52 Controllo sul possesso dei requisiti
In pratica
Per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, potete attestare i requisiti con una semplice dichiarazione sostitutiva. La stazione appaltante non controlla tutti, ma può sorteggiare un campione di operatori da verificare ogni anno. Se dal controllo emerge che i requisiti dichiarati non sono veri, il contratto viene risolto e la stazione appaltante incamera la garanzia definitiva. Inoltre, venite sospesi per un periodo da uno a dodici mesi dalle sole gare di quella specifica stazione appaltante.
Vi riguarda se
- partecipate ad affidamenti diretti sotto i 40.000 euro
- gestite verifiche sui requisiti per conto di una stazione appaltante
- dovete predisporre la dichiarazione sostitutiva per una gara di piccolo importo
Esempio
Un Comune affida direttamente un servizio di manutenzione del verde per 25.000 euro. L'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva attestando il possesso dei requisiti. Il Comune, nel sorteggio annuale, estrae proprio quella pratica e verifica che l'impresa non aveva il requisito di fatturato specifico dichiarato. Il Comune risolve il contratto, incassa la garanzia definitiva e sospende l'impresa dalle proprie gare per sei mesi.
Attenzione
- La sospensione vale solo per le procedure bandite dalla stazione appaltante che ha effettuato la verifica, non per tutte le gare a livello nazionale.
- L'obbligo di verifica a campione con modalità predeterminate ogni anno è un onere organizzativo che la stazione appaltante deve definire in anticipo.
- La dichiarazione mendace comporta conseguenze multiple e automatiche: risoluzione del contratto, escussione della garanzia definitiva e segnalazione all'ANAC.
Testo ufficiale
1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalita' predeterminate ogni anno.
2. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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