Codice degli appalti · Contratti sotto soglia europea
Art. 53 Garanzie a corredo dell'offerta e garanzie definitive
In pratica
Nelle procedure sotto soglia europea la stazione appaltante di regola non chiede la garanzia provvisoria. Può chiederla solo in alcune procedure e solo se indica le particolari esigenze nella decisione di contrarre o nell'avviso. La garanzia definitiva può essere omessa con motivazione, altrimenti è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
Vi riguarda se
- partecipate a procedure di affidamento sotto soglia europea
- gestite una procedura come stazione appaltante e dovete decidere se chiedere garanzie
- eseguite contratti sotto soglia europea o contratti derivanti da un accordo quadro
Esempio
Un comune affida lavori di manutenzione stradale per 300.000 euro con procedura negoziata. Nell'avviso indica che chiede la garanzia provvisoria per la specificità dell'intervento. L'importo della garanzia provvisoria non supera l'uno per cento dell'importo previsto. Dopo l'aggiudicazione, il comune decide con motivazione di non chiedere la garanzia definitiva.
Attenzione
- La garanzia provvisoria non è automatica: va motivata con esigenze particolari solo nelle procedure indicate dal comma 1.
- Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8.
- Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.
Testo ufficiale
1. Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificita' della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando e' richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non puo' superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria puo' essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalita' di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati e' facolta' della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva e' pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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