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Codice degli appalti · Contratti sotto soglia europea

Art. 54 Esclusione automatica delle offerte anomale

In pratica

L'articolo vi permette di escludere in automatico le offerte anomale, senza fare la verifica di congruità, quando usate il criterio del prezzo più basso per appalti sotto soglia europea senza interesse transfrontaliero certo. Potete farlo solo se le offerte ammesse sono almeno cinque e dovete indicare negli atti di gara il metodo di calcolo dell'anomalia, oppure sorteggiarlo in gara. Resta comunque vostra facoltà verificare la congruità di qualsiasi altra offerta che appaia sospetta.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare di lavori o servizi sotto soglia europea aggiudicate con il prezzo più basso
  • gestite una procedura come stazione appaltante e volete usare l'esclusione automatica delle offerte anomale
  • dovete predisporre gli atti di gara per un appalto sotto soglia senza interesse transfrontaliero certo

Esempio

Un comune bandisce una gara per lavori di manutenzione stradale da 400.000 euro, con criterio del prezzo più basso. Negli atti di gara prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale e sceglie il metodo di calcolo direttamente nei documenti. Alla scadenza vengono ammesse sette offerte: la stazione appaltante applica il metodo indicato ed esclude automaticamente le due offerte risultate anomale, senza chiedere giustificazioni.

Attenzione

  • L'esclusione automatica non si applica agli affidamenti diretti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b).
  • Dovete sempre indicare negli atti di gara il metodo per individuare le offerte anomale, oppure prevedere il sorteggio in sede di valutazione.
  • Anche se usate l'esclusione automatica, potete sempre decidere di verificare la congruità di un'offerta che vi sembra anormalmente bassa per elementi specifici.
Testo ufficiale

1. Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo piu' basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruita' di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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