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Codice degli appalti · Lotti, clausole e istituti comuni

Art. 56 Appalti esclusi nei settori ordinari

In pratica

L'articolo elenca una serie di appalti pubblici a cui non si applicano le regole del codice dei contratti pubblici. Se la vostra gara rientra in una di queste categorie, non dovete seguire le procedure ordinarie del codice. Per le stazioni appaltanti, significa che potete gestire questi affidamenti in modo autonomo, senza obblighi di gara pubblica secondo il codice.

Vi riguarda se

  • gestite appalti di servizi legali, arbitrati o conciliazioni
  • partecipate o bandite gare per l'acquisto di terreni o fabbricati esistenti
  • siete una stazione appaltante che affida servizi di trasporto ferroviario o metropolitano di passeggeri

Esempio

Un comune deve acquistare un vecchio capannone industriale per riconvertirlo in archivio comunale. L'acquisto di questo fabbricato esistente rientra nell'esclusione prevista dal comma 1, lettera e. Il comune può quindi procedere all'acquisto diretto, senza dover esperire una gara d'appalto secondo il codice.

Attenzione

  • L'esclusione per i servizi legali (lettera h) è molto dettagliata e copre solo specifiche attività, non tutti i servizi di un avvocato.
  • L'esclusione per i servizi di protezione civile (lettera n) non si applica ai servizi di trasporto pazienti in ambulanza, che restano soggetti al codice.
  • La convenzione per la realizzazione di un'opera pubblica a cura e spese di un privato (comma 2) richiede comunque il rispetto degli articoli 94, 95 e 98 del codice.
Testo ufficiale

1. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano agli appalti pubblici: a) di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) articolo 2 del codice delle comunicazioni elettroniche decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 finalizzati a permettere alle stazioni appaltanti la messa a disposizione o la gestione di reti di telecomunicazioni o la prestazione al pubblico di uno o piu' servizi di comunicazioni elettroniche. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni di «rete di comunicazioni» e «servizio di comunicazione elettronica» contenute nell', di cui al; c) che le stazioni appaltanti sono tenute ad aggiudicare o ad organizzare nel rispetto di procedure diverse da quelle previste dal codice e stabilite da: 1) uno strumento giuridico che crea obblighi internazionali, quali un accordo internazionale, concluso in conformita' dei trattati dell'Unione europea, tra lo Stato e uno o piu' Paesi terzi o relative articolazioni e riguardanti lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione congiunta o alla gestione congiunta di un progetto da parte dei soggetti firmatari; 2) un'organizzazione internazionale; d) che le stazioni appaltanti aggiudicano in base a norme previste da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, quando gli appalti sono interamente finanziati dalla stessa organizzazione o istituzione. Nel caso di appalti pubblici finanziati prevalentemente da un'organizzazione internazionale o da un'istituzione finanziaria internazionale, le parti si accordano sulle procedure di aggiudicazione applicabili; e) aventi ad oggetto l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni; f) aventi ad oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o coproduzione di programmi o materiali associati ai programmi destinati ai servizi di media audiovisivi o radiofonici che sono aggiudicati da fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, ovvero gli appalti concernenti il tempo di trasmissione o la fornitura di programmi aggiudicati ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici; g) concernenti i servizi d'arbitrato e di conciliazione; h) articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: 1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell': 1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorita' pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilita' elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'; 3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali; 5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; i) decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari come riportati nell'allegato I al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al, servizi forniti da banche centrali e operazioni concluse con il Fondo europeo di stabilita' finanziaria e il meccanismo europeo di stabilita'; l) concernenti i prestiti, a prescindere dal fatto che siano correlati all'emissione, alla vendita, all'acquisto o al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; m) concernenti i contratti di lavoro; n) concernenti servizi di difesa civile, di protezione civile e di prevenzione contro i pericoli forniti da organizzazioni e associazioni senza scopo di lucro identificati con i codici CPV 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8; 98113100-9 e 85143000-3 ad eccezione dei servizi di trasporto dei pazienti in ambulanza; n-bis) concernenti gli acquisti: 1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonche' delle correlate cabine di sparo; 2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili; 3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2); n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2); o) concernenti i servizi di trasporto pubblico di passeggeri per ferrovia o metropolitana; p) concernenti servizi connessi a campagne politiche, identificati con i codici CPV 79341400-0, 92111230-3 e 92111240-6, se aggiudicati da un partito politico nel contesto di una campagna elettorale per gli appalti relativi ai settori ordinari e alle concessioni; q) circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993 legge 28 dicembre 2001, n. 448 aventi ad oggetto l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari per un valore non superiore a 20.000 euro annui per ciascuna impresa, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonche' nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla.

2. Le disposizioni del codice relative ai settori ordinari non si applicano anche al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto degli articoli 94, 95 e 98.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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