Codice degli appalti · Lotti, clausole e istituti comuni
Art. 60 Revisione prezzi
In pratica
L'articolo rende obbligatorio inserire nei documenti di gara le clausole di revisione prezzi. Queste clausole scattano solo al superamento di determinate soglie di variazione dei costi e coprono solo una parte dell'eccedenza. Per servizi e forniture potete affiancare a queste clausole anche meccanismi ordinari di adeguamento all'inflazione, il cui effetto non si somma al calcolo della revisione prezzi.
Vi riguarda se
- partecipate a gare di lavori, servizi o forniture e volete sapere quando potete chiedere un adeguamento del corrispettivo
- gestite una procedura come stazione appaltante e dovete predisporre i documenti di gara iniziali
- siete un'impresa che ha subito un aumento dei costi delle materie prime durante l'esecuzione del contratto
Esempio
Un'impresa edile sta eseguendo un appalto di lavori da 1 milione di euro. A causa di un rincaro dell'acciaio, il costo complessivo dell'opera aumenta del 5%, cioè di 50.000 euro. La clausola di revisione prezzi si attiva perché la variazione supera il 3%. L'impresa riceverà un compenso pari al 90% della differenza tra l'aumento effettivo e la soglia del 3%, quindi il 90% di 20.000 euro, ovvero 18.000 euro.
Attenzione
- La revisione prezzi non è automatica: dovete sempre verificare che la variazione dei costi superi la soglia specifica per lavori o per servizi e forniture, e il ristoro è solo sulla parte eccedente quella soglia.
- Per servizi e forniture, se inserite nel contratto un meccanismo di adeguamento all'inflazione, l'incremento di prezzo che ne deriva non va considerato nel calcolo della variazione del costo che fa scattare la clausola di revisione prezzi.
- Le stazioni appaltanti hanno vincoli precisi su quali fondi di bilancio possono usare per coprire i maggiori oneri della revisione prezzi, attingendo a risorse per imprevisti, ribassi d'asta o fondi di altri interventi conclusi.
Testo ufficiale
1. riferite alle prestazioni oggetto del contratto Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento e' obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi.
2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano: a) una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire; b) una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.
2-bis. Per gli appalti di servizi e forniture, resta ferma la facolta' di inserire nel contratto, oltre alle clausole di cui al comma 1, meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto all'indice inflattivo convenzionalmente individuato tra le parti. In tale ipotesi, l'incremento di prezzo riconosciuto in virtu' dei meccanismi ordinari di adeguamento del prezzo del contratto non e' considerato nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante, ai sensi del comma 2, lettera b), ai fini dell'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
3. ... Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater; b) , anche disaggregati, , anche disaggregati, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indicidei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indicidelle retribuzioni contrattuali orarie.
4. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono adottati i singoli indici di costo delle lavorazioni, sulla base delle tipologie omogenee di cui alla tabella A dell'allegato II.2-bis, per la determinazione degli indici sintetici individuati ai sensi del comma 4-quater.
4-bis. Gli indici di prezzo di cui al comma 3, lettera b), sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformita' alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.
4-ter. In relazione agli appalti di servizi e forniture che, in ragione dei settori di riferimento, dispongono di specifici indici di determinazione della variazione del prezzo, resta ferma la possibilita' di fare riferimento ai medesimi indici anche in sostituzione di quelli previsti dal comma 3, lettera b). Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli appalti di servizi e forniture il cui prezzo e' determinato sulla base di una indicizzazione.
4-quater. L'allegato II.2-bis disciplina le modalita' di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, tenuto conto della natura e del settore merceologico dell'appalto, e degli indici disponibili e ne specifica le modalita' di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne e' prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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