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Codice degli appalti · Lotti, clausole e istituti comuni

Art. 59 Accordi quadro

In pratica

L'articolo disciplina come le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro e come vengono poi affidati i singoli appalti basati su di essi. Stabilisce che l'accordo quadro ha una durata massima di quattro anni, salvo eccezioni motivate, e che non può essere usato per eludere il codice o limitare la concorrenza. Per voi che partecipate o gestite gare, la parte più rilevante è la distinzione tra accordi quadro con un solo operatore e con più operatori, e le regole per riaprire o meno il confronto competitivo nei singoli affidamenti.

Vi riguarda se

  • partecipate a procedure per la conclusione di accordi quadro con stazioni appaltanti
  • gestite come stazione appaltante l'affidamento di appalti basati su un accordo quadro già concluso
  • siete un operatore economico selezionato come parte di un accordo quadro con più operatori

Esempio

Un comune conclude un accordo quadro con tre imprese per lavori di manutenzione stradale della durata di tre anni. Nei documenti di gara dell'accordo quadro indica che i singoli interventi saranno affidati senza riaprire il confronto competitivo, secondo una graduatoria basata sul prezzo offerto in sede di accordo quadro. Quando deve far riparare una strada, il comune consulta la graduatoria e affida il lavoro alla prima impresa disponibile, motivando la scelta in base alle esigenze specifiche dell'intervento.

Attenzione

  • Non potete modificare in modo sostanziale le condizioni fissate nell'accordo quadro quando affidate i singoli appalti.
  • Se l'accordo quadro è con più operatori e non contiene tutti i termini della prestazione, dovete riaprire il confronto competitivo tra gli operatori parti dell'accordo.
  • La scelta tra affidamento diretto e riapertura del confronto competitivo deve essere già stabilita nei documenti di gara dell'accordo quadro, con criteri oggettivi.
Testo ufficiale

1. Nei casi di cui al presente comma, la decisione a contrarre di cui all'articolo 17, comma 1, indica le esigenze di programmazione sulla base di una ricognizione dei fabbisogni di ricorso al mercato per l'affidamento di lavori, servizi e forniture. Nei casi di cui al comma 4, lettera a), la decisione a contrarre indica altresi' le percentuali di affidamento ai diversi operatori economici al fine di assicurare condizioni di effettiva remunerativita' dei singoli contratti attuativi. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro di durata non superiore a quattro anni, salvo casi eccezionali debitamente motivati, in particolare con riferimento all'oggetto dell'accordo quadro.L'accordo quadro indica il valore stimato dell'intera operazione contrattuale. In ogni caso la stazione appaltante non puo' ricorrere agli accordi quadro in modo da eludere l'applicazione del codice o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In particolare, e salvo quanto previsto dai commi 4, lettera b), e 5 ai fini dell'ottenimento di offerte migliorative, il ricorso all'accordo quadro non e' ammissibile ove l'appalto consequenziale comporti modifiche sostanziali alla tipologia delle prestazioni previste nell'accordo.

2. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste dal presente articolo, applicabili tra le stazioni appaltanti, individuate nell'indizione della procedura per la conclusione dell'accordo quadro, e gli operatori economici selezionati in esito alla stessa. Non possono in sede di appalto apportarsi modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell'accordo quadro.

3. Quando l'accordo quadro sia concluso con un solo operatore economico, gli appalti sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro stesso. La stazione appaltante puo' consultare per iscritto l'operatore economico chiedendogli di completare la sua offerta, se necessario.

4. L'accordo quadro concluso con piu' operatori economici e' eseguito secondo una delle seguenti modalita': a) secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, quando l'accordo quadro contenga tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, nonche' le condizioni oggettive, stabilite nei documenti di gara dell'accordo quadro, per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo effettuera' la prestazione; l'individuazione dell'operatore economico che effettuera' la prestazione avviene con decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell'amministrazione; b) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo quadro non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture; c) sussistendo le condizioni di cui alla lettera a), in parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto ivi previsto e, in parte, con la riapertura del confronto competitivo conformemente a quanto previsto dalla lettera b), se questa possibilita' e' stata stabilita dalla stazione appaltante nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta tra le due procedure avviene in base a criteri oggettivi che sono indicati nei documenti di gara per l'accordo quadro e che stabiliscono anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le possibilita' previste alla presente lettera si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione sono definiti nell'accordo quadro, indipendentemente dal fatto che siano stati stabiliti tutti i termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle forniture in questione per altri lotti.

5. Gli eventuali confronti competitivi di cui al comma 4 si basano sulle stesse condizioni applicate all'aggiudicazione dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro, secondo la seguente procedura: a) per ogni appalto da aggiudicare la stazione appaltante consulta per iscritto gli operatori economici che sono in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto; b) la stazione appaltante fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto della complessita' dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la trasmissione delle offerte; c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto non e' reso pubblico fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione; d) la stazione appaltante aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

5-bis. Quando in fase di stipula dei contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), e' fatta salva la facolta' dell'operatore economico o della stazione appaltante di non procedere alla stipula. Quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'accordo non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, e' fatta salva la facolta' della stazione appaltante o dell'appaltatore di invocarne la risoluzione per eccessiva onerosita' sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del codice.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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