Codice degli appalti · Stazioni appaltanti e qualificazione
Art. 64 Appalti che coinvolgono stazioni appaltanti di Stati membri diversi
In pratica
L'articolo vi permette di usare centrali di committenza situate in altri Stati UE, seguendo le regole del paese in cui operano. Consente a stazioni appaltanti di paesi diversi di bandire gare insieme, definendo in un accordo la legge applicabile e le responsabilità di ciascuno. Se create un soggetto congiunto con partner esteri, potete scegliere se applicare le norme sugli appalti del paese dove ha sede o di quello dove opera. L'accordo di collaborazione può valere per un periodo illimitato o solo per appalti specifici.
Vi riguarda se
- partecipate a gare bandite da centrali di committenza con sede in un altro Stato membro
- gestite una procedura di gara congiunta con stazioni appaltanti di altri paesi UE
- costituite un soggetto congiunto con enti di altri Stati membri per gestire appalti
Esempio
Il Comune di Como e la città tedesca di Friburgo decidono di acquistare insieme un software gestionale. Stipulano un accordo in cui scelgono di applicare la legge italiana sugli appalti, definiscono che Como sarà il responsabile della procedura di gara e fissano i termini per la stipula del contratto. La gara viene bandita dal Comune di Como seguendo il Codice italiano.
Attenzione
- Quando usate una centrale di committenza estera, dovete verificare che operi secondo le leggi del suo Stato membro, non secondo il Codice italiano.
- Nell'accordo per una gara congiunta dovete specificare chiaramente la legge nazionale applicabile, altrimenti l'intera procedura rischia di essere irregolare.
- Se costituite un soggetto congiunto, la scelta tra la legge della sede e quella del luogo di attività va fissata nell'accordo e non può essere cambiata a piacimento per ogni singola gara.
Testo ufficiale
1. Le stazioni appaltanti possono rivolgersi a centrali di committenza ubicate in un altro Stato membro dell'Unione europea che svolgono la propria attivita' in conformita' alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui sono ubicate.
2. Amministrazioni ed enti di diversi Stati membri possono congiuntamente aggiudicare un appalto pubblico, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione tramite accordi che determinino: a) la disciplina nazionale applicabile; b) le responsabilita' delle parti; c) le modalita' di gestione della procedura e i termini di stipulazione dei contratti e di esecuzione dei lavori, delle forniture o dei servizi.
3. Se piu' amministrazioni di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto comprendendo i gruppi europei di cooperazione territoriale di cui al regolamento (CE) n. 1082/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006 o altri soggetti istituiti in base al diritto dell'Unione europea, stabiliscono con apposito accordo che alle relative procedure di appalto si applichino, in alternativa: a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la sua sede sociale; b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le sue attivita'.
4. In base a quanto stabilito nell'atto costitutivo del soggetto congiunto, gli accordi del presente articolo possono applicarsi per un periodo indeterminato o a una generalita' di appalti, oppure essere limitati a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o piu' aggiudicazioni di singoli appalti.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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