Codice degli appalti · Operatori economici e raggruppamenti
Art. 65 Operatori economici
In pratica
L'articolo elenca tutti i soggetti che possono partecipare alle gare pubbliche, dalle imprese individuali ai consorzi e ai raggruppamenti temporanei. Per voi che partecipate, chiarisce quali forme giuridiche sono ammesse e come potete associarvi per presentare un'offerta. Per le stazioni appaltanti, definisce l'ambito dei concorrenti che non potete escludere a priori. Inoltre, vi dà la possibilità di chiedere in offerta i nominativi e le qualifiche delle persone fisiche che eseguiranno servizi o lavori.
Vi riguarda se
- verificate se la vostra forma societaria o associativa rientra tra quelle ammesse per partecipare a una gara
- gestite una procedura e dovete sapere quali soggetti potete legittimamente ammettere
- dovete costituire un raggruppamento temporaneo o un consorzio stabile per partecipare a un appalto
Esempio
Un consorzio stabile composto da quattro imprese edili, costituito da sei anni con una comune struttura d'impresa, partecipa a una gara per la costruzione di una scuola indetta da un Comune. Il consorzio presenta l'offerta in nome proprio, qualificandosi come operatore economico ai sensi del comma 2, lettera d. La stazione appaltante, trattandosi di un appalto di lavori, può chiedere al consorzio di indicare il nome e la qualifica del direttore tecnico di cantiere.
Attenzione
- Il consorzio stabile deve avere almeno tre consorziati e un vincolo a operare congiuntamente per non meno di cinque anni, non basta un accordo occasionale.
- Il raggruppamento temporaneo deve conferire un mandato collettivo speciale con rappresentanza a un capogruppo prima di presentare l'offerta, non dopo.
- La richiesta di indicare le persone fisiche incaricate è una facoltà della stazione appaltante, non un obbligo automatico per tutte le procedure.
Testo ufficiale
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1, nonche' gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
2. Rientrano nella definizione di operatori economici: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le societa', anche cooperative; b) legge 25 giugno 1909, n. 422 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 i consorzi fra societa' cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma dellae del; c) legge 8 agosto 1985, n. 443 i consorzi tra imprese artigiane di cui alla; d) articolo 2615-ter del codice civile i consorzi stabili, costituiti anche in forma di societa' consortili ai sensi dell', tra imprenditori individuali, anche artigiani, societa' commerciali, societa' cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; f) articolo 2602 del codice civile articolo 2615-ter del codice civile i consorzi ordinari di concorrenti di cui all', costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di societa' ai sensi dell'; g) articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 legge 9 aprile 2009, n. 33 le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell', convertito, con modificazioni, dalla; h) decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del.
3. Le stazioni appaltanti possono imporre alle persone giuridiche di indicare, nell'offerta o nella domanda di partecipazione a procedure per l'affidamento di appalti che comportino esecuzione di servizi o lavori nonche' di forniture che comportano anche servizi o lavori di posa in opera e di installazione, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione e possono esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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