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Codice degli appalti · Operatori economici e raggruppamenti

Art. 66 Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria

In pratica

L'articolo elenca tutti i soggetti che possono partecipare alle gare per servizi di architettura e ingegneria, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica. Possono concorrere professionisti singoli, società di professionisti, società di ingegneria, consorzi, GEIE e raggruppamenti temporanei, inclusi restauratori e archeologi per interventi specifici. Per i primi cinque anni dalla costituzione, le società possono dimostrare i requisiti di partecipazione anche attraverso i requisiti dei soci, dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare per servizi di progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità o consulenze tecniche
  • gestite una procedura per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria come stazione appaltante
  • costituite o fate parte di una società di ingegneria o di professionisti di recente formazione

Esempio

Un Comune bandisce una gara per la progettazione di una scuola. Alla procedura possono partecipare sia un ingegnere libero professionista, sia una società di ingegneria costituita come S.r.l., sia un raggruppamento temporaneo formato da uno studio di architetti e un archeologo. Una società di ingegneria fondata da due anni può qualificarsi utilizzando i requisiti del proprio direttore tecnico assunto a tempo indeterminato.

Attenzione

  • La possibilità di usare i requisiti dei soci o dipendenti per le società giovani vale solo per i primi cinque anni dalla costituzione.
  • I soggetti ammessi includono figure specifiche come restauratori e archeologi solo per interventi legati al restauro e alla manutenzione di beni culturali.
  • L'elenco dei soggetti è tassativo e si basa sul principio di non discriminazione in base alla forma giuridica, ma tutti devono possedere i requisiti minimi dell'allegato II.12.
Testo ufficiale

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta: a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le societa' tra professionisti di cui alla lettera b), le societa' di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonche' attivita' tecnico-amministrative e studi di fattibilita' economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le societa' da essi costituite; b) codice civile codice civile le societa' di professionisti: le societa' costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle societa' di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del, oppure nella forma di societa' cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico economica o studi di impatto ambientale; c) codice civile codice civile societa' di ingegneria: le societa' di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del, oppure nella forma di societa' cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V delche non abbiano i requisiti delle societa' tra professionisti, che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di impatto, nonche' eventuali attivita' di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi; d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400;8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi; e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati; f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e); g) i consorzi stabili di societa' di professionisti e di societa' di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

2. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1 i soggetti ivi indicati devono possedere i requisiti minimi stabiliti nella Parte V dell'allegato II.12. Le societa', per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle societa', qualora costituite nella forma di societa' di persone o di societa' cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della societa' con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di societa' di capitali, nonche' dei soggetti di cui alla lettera e) del comma 1, i cui requisiti minimi sono stabiliti nel predetto allegato.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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