Codice degli appalti · Operatori economici e raggruppamenti
Art. 69 Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e altri accordi internazionali
In pratica
L'articolo impone alle stazioni appaltanti di riservare a lavori, forniture, servizi e operatori economici di Paesi terzi firmatari dell'AAP o di altri accordi internazionali vincolanti per l'Unione europea un trattamento non meno favorevole di quello previsto dal codice. La regola si applica solo se tali lavori, forniture, servizi o operatori rientrano negli allegati e nelle note generali indicati nell'appendice 1 dell'Unione europea. Per chi partecipa o gestisce una gara, significa che in questi casi non si possono introdurre condizioni discriminatorie rispetto agli operatori nazionali o dell'Unione.
Vi riguarda se
- partecipate a gare come operatori economici di un Paese terzo firmatario dell'AAP o di un altro accordo internazionale vincolante per l'Unione europea
- gestite una procedura come stazione appaltante e dovete valutare l'applicazione di accordi internazionali sugli appalti
- lavorate come consulenti per imprese o stazioni appaltanti su gare che coinvolgono operatori di Paesi terzi
Esempio
Un comune italiano bandisce una gara per la fornitura di arredi scolastici. Un'impresa canadese presenta un'offerta. Poiché il Canada è firmatario dell'AAP e la fornitura rientra negli allegati applicabili, la stazione appaltante deve valutare l'offerta canadese con le stesse regole e condizioni previste per un'impresa italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea.
Attenzione
- L'obbligo di parità di trattamento scatta solo per i settori e le categorie elencati negli allegati e nelle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea, non per tutte le gare.
- La norma si riferisce agli accordi internazionali cui l'Unione europea è vincolata, non ad accordi bilaterali conclusi direttamente dall'Italia.
- Il trattamento non meno favorevole va applicato sia agli operatori economici sia ai lavori, alle forniture e ai servizi provenienti dai Paesi terzi firmatari.
Testo ufficiale
1. Se sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell'appendice 1 dell'Unione europea dell'Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP) e dagli altri accordi internazionali cui l'Unione e' vincolata, le stazioni appaltanti applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi firmatari di tali accordi un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del codice.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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