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Codice degli appalti · Procedure di scelta del contraente

Art. 70 Procedure di scelta e relativi presupposti

In pratica

L'articolo elenca le procedure che potete usare per aggiudicare un appalto pubblico. La regola generale è usare procedure aperte o ristrette, mentre procedure con negoziazione o dialogo competitivo sono ammesse solo in casi specifici, come quando l'appalto richiede soluzioni innovative o non è possibile definire specifiche tecniche precise. La procedura negoziata senza bando è un'eccezione ulteriore, consentita solo nei casi tassativi di un altro articolo del codice.

Vi riguarda se

  • gestite una procedura come stazione appaltante e dovete scegliere il tipo di gara da indire
  • partecipate a gare e volete capire quando la stazione appaltante può usare una procedura diversa da quella aperta
  • dovete valutare se un'offerta è inammissibile in base ai motivi elencati dalla norma

Esempio

Un comune deve affidare la progettazione e realizzazione di un sistema di illuminazione pubblica con tecnologia smart non ancora standardizzata. Poiché le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione, la stazione appaltante decide di utilizzare un dialogo competitivo per sviluppare le soluzioni insieme ai potenziali fornitori, come previsto dal comma 3, lettera a, numero 4.

Attenzione

  • La procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo non sono a libera scelta: potete usarli solo se ricorre almeno una delle condizioni tassative del comma 3, lettera a.
  • Se in una gara aperta o ristretta ricevete solo offerte inammissibili, potete passare a una procedura con negoziazione senza nuovo bando, ma solo invitando tutti gli offerenti della gara precedente che avevano presentato offerte formalmente valide e in possesso dei requisiti.
  • Il prezzo che supera l'importo a base di gara rende l'offerta inammissibile, a meno che il bando non preveda espressamente questa possibilità e ne fissi i limiti operativi.
Testo ufficiale

1. Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione.

2. Nei soli casi previsti dall'articolo 76 le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara.

3. Le stazioni appaltanti utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo: a) PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209 per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni: 1) quando le esigenze della stazione appaltante perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte con le altre procedure; 2) quando le esigenze della stazione appaltante implicano soluzioni o progetti innovativi; 3) quando l'appalto non puo' essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessita' o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) quando le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla stazione appaltante con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei numeri da 2) a 5) della Parte I dell'allegato II.5.; b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte inammissibili ai sensi del comma 4. In tal caso la stazione appaltante non e' tenuta a pubblicare un bando di gara, se ammette alla ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 94 a 105 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

4. Sono inammissibili le offerte: a) non conformi ai documenti di gara; b) ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito con cui si indice la gara; c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione; d) considerate anormalmente basse; e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria; f) , salvo che il bando non preveda espressamente tale possibilita', individuandone i limiti di operativita' il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara, stabilito e documentato prima dell'avvio della procedura di appalto.

5. Le stazioni appaltanti possono utilizzare il partenariato per l'innovazione quando l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non puo' essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni gia' disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

6. Nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione le stazioni appaltanti, applicando i criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, possono limitare il numero di candidati, che soddisfano i criteri di selezione, da invitare a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, nel rispetto del principio di concorrenza e del numero minimo di candidati da invitare indicato nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse. In ogni caso, il numero minimo di candidati non puo' essere inferiore a cinque nelle procedure ristrette e a tre nelle altre procedure. La stazione appaltante non puo' ammettere alla stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacita' richieste.

7. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione, nel corso delle negoziazioni e durante il dialogo, le stazioni appaltanti garantiscono la parita' di trattamento di tutti i partecipanti; non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri; conformemente all'articolo 35, non rivelano le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante alle negoziazioni o al dialogo, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate. Relativamente al partenariato per l'innovazione, le stazioni appaltanti definiscono nei documenti di gara il regime applicabile ai diritti di proprieta' intellettuale e, in caso di partenariato con piu' operatori economici, non rivelano agli altri operatori economici, conformemente all'articolo 35, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore economico, nel quadro del partenariato, salvo espresso consenso di quest'ultimo e in relazione alle sole informazioni specifiche espressamente indicate.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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