Codice degli appalti · Principi generali
Art. 7 Principio di auto-organizzazione amministrativa
In pratica
L'articolo stabilisce che potete scegliere se realizzare lavori, beni o servizi con risorse interne, affidarli all'esterno o cooperare con altre amministrazioni. Per l'affidamento diretto a società in house dovete adottare un provvedimento che motivi i vantaggi per la collettività e la congruità economica, usando anche parametri di mercato o di centrali di committenza. La cooperazione tra stazioni appaltanti per obiettivi comuni è esclusa dal codice solo se rispetta tutte le condizioni del comma 4, in particolare lo svolgimento congiunto di compiti senza scambio di prestazioni e con attività sul mercato inferiore al 20 per cento.
Vi riguarda se
- valutate se esternalizzare un servizio o gestirlo internamente
- affidate direttamente lavori, servizi o forniture a una vostra società in house
- avviate una cooperazione con un'altra stazione appaltante per attività di interesse comune
Esempio
Un Comune deve gestire il servizio di manutenzione del verde pubblico. Decide di affidarlo direttamente alla propria società in house. Prepara un provvedimento in cui dimostra che il costo è inferiore del 10 per cento rispetto ai prezzi di riferimento pubblicati da Consip e che l'affidamento garantisce maggiore celerità negli interventi urgenti.
Attenzione
- L'affidamento in house richiede sempre un provvedimento motivato che dimostri i vantaggi concreti, non basta il semplice possesso della società.
- La cooperazione tra amministrazioni è fuori dal codice solo se tutte le condizioni del comma 4 sono soddisfatte contemporaneamente; se ne manca una, si applicano le regole ordinarie sugli appalti.
- Per le prestazioni strumentali la motivazione può essere più snella, ma dovete comunque dare conto di economicità, celerità o interessi strategici.
Testo ufficiale
1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea.
2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a societa' in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettivita', delle connesse esternalita' e della congruita' economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalita', socialita', efficienza, economicita', qualita' della prestazione, celerita' del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicita', di celerita' o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicita' possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della societa' Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.
3. decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale e' disciplinato dal.
4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o piu' stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attivita' di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attivita' di interesse comune, pur nella eventuale diversita' del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purche' l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attivita' interessate dalla cooperazione.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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