Codice degli appalti · Principi generali
Art. 6
In pratica
L'articolo consente alla pubblica amministrazione di organizzare attività a forte valenza sociale attraverso modelli di amministrazione condivisa con gli enti del Terzo settore, senza rapporti di scambio economico diretto. Questi modelli restano fuori dal Codice dei contratti pubblici, purché rispettino condizioni di pari trattamento, trasparenza e orientamento al risultato. Per voi che partecipate o gestite gare, significa che alcune collaborazioni con il Terzo settore non seguono le regole ordinarie di affidamento.
Vi riguarda se
- siete un ente del Terzo settore e collaborate con una pubblica amministrazione in attività sociali
- lavorate in una stazione appaltante e dovete organizzare servizi a spiccata valenza sociale
- partecipate a gare e volete capire quando un affidamento al Terzo settore non richiede procedura di gara
Esempio
Un comune vuole avviare un progetto di assistenza domiciliare per anziani soli. Invece di bandire una gara d'appalto, stipula una convenzione con una cooperativa sociale iscritta al registro del Terzo settore. La cooperativa gestisce il servizio senza ricevere un corrispettivo economico diretto, ma condividendo risorse e responsabilità con il comune. Questo accordo non è soggetto al Codice dei contratti pubblici.
Attenzione
- Il modello di amministrazione condivisa non prevede un rapporto sinallagmatico, quindi non può esserci un pagamento diretto come in un appalto.
- Gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore restano esclusi dal Codice dei contratti pubblici.
- La collaborazione deve garantire pari trattamento, effettività, trasparenza e rispetto del principio del risultato.
Testo ufficiale
Principi di solidarieta' e di sussidiarieta' orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.
1. decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 decreto legislativo n. 117 del 2017 In attuazione dei principi di solidarieta' sociale e di sussidiarieta' orizzontale, la pubblica amministrazione puo' apprestare, in relazione ad attivita' a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalita' sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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