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Codice degli appalti · Procedure di scelta del contraente

Art. 71 Procedura aperta

In pratica

La procedura aperta consente a qualsiasi operatore economico di presentare un'offerta. Il termine standard per ricevere le offerte è di trenta giorni dalla trasmissione del bando. La stazione appaltante può ridurre questo termine a quindici giorni in due casi: per urgenza motivata, oppure se ha pubblicato un avviso di pre-informazione che rispetta condizioni specifiche di contenuto e tempistica.

Vi riguarda se

  • partecipate a una gara a cui può concorrere chiunque, senza inviti o selezioni preventive
  • gestite una procedura di gara e dovete stabilire i termini per la presentazione delle offerte
  • avete pubblicato un avviso di pre-informazione e volete valutare se potete ridurre i termini di una successiva procedura aperta

Esempio

Un Comune pubblica un bando per lavori di manutenzione stradale con procedura aperta. Trasmette il bando il 1° marzo e fissa la scadenza per le offerte al 31 marzo, rispettando il termine minimo di trenta giorni. Un'impresa edile interessata può presentare la propria offerta entro quella data, senza bisogno di essere stata invitata.

Attenzione

  • La riduzione del termine a quindici giorni per urgenza richiede una motivazione specifica da parte della stazione appaltante, non è automatica.
  • Per usare la riduzione a quindici giorni basata sull'avviso di pre-informazione, l'avviso deve essere stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima del bando e contenere tutte le informazioni richieste per il bando stesso.
  • Il termine decorre dalla data di trasmissione del bando, non dalla data di pubblicazione.
Testo ufficiale

1. Nelle procedure aperte qualsiasi operatore economico interessato puo' presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

2. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante.

3. Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non puo' essere rispettato.

4. Nel caso in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di pre-informazione di cui all'articolo 81 che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo di cui al comma 2 del presente articolo puo' essere ridotto a quindici giorni purche' concorrano le seguenti condizioni: a) l'avviso di pre-informazione contenga tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'allegato II.6, Parte I, lettera B, sezione B.1, sempreche' queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di pre-informazione; b) l'avviso di pre-informazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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