Vai al contenuto

Codice degli appalti · Procedure di scelta del contraente

Art. 73 Procedura competitiva con negoziazione

In pratica

L'articolo descrive una procedura in due fasi: prima chiunque può chiedere di partecipare, poi solo gli invitati presentano un'offerta iniziale che può essere negoziata con la stazione appaltante. I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono mai oggetto di trattativa. La stazione appaltante può decidere di aggiudicare direttamente sulla base delle offerte iniziali, ma solo se lo ha dichiarato nei documenti di gara.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare complesse dove la stazione appaltante non sa definire subito la soluzione tecnica migliore
  • gestite una procedura come stazione appaltante e avete bisogno di negoziare con le imprese per affinare le offerte
  • dovete presentare un'offerta iniziale sapendo che potrete modificarla in corso di procedura, tranne che per i requisiti minimi

Esempio

Un comune deve acquistare un software gestionale complesso e non conosce tutte le soluzioni disponibili sul mercato. Pubblica un bando per una procedura competitiva con negoziazione, descrivendo le proprie esigenze e fissando requisiti minimi come la compatibilità con i sistemi esistenti. Dieci imprese chiedono di partecipare, cinque vengono invitate. Ognuna presenta un'offerta iniziale, poi il comune negozia con loro per migliorare funzionalità e prezzi, senza mai toccare i requisiti minimi. Alla fine riceve le offerte finali e aggiudica alla soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Attenzione

  • Non potete negoziare i requisiti minimi né i criteri di aggiudicazione: se un'offerta non li rispetta va esclusa e non si può modificare quell'aspetto in negoziazione.
  • Se la stazione appaltante vuole aggiudicare senza negoziazione deve averlo scritto chiaramente nel bando o nell'invito, altrimenti deve sempre condurre la negoziazione.
  • Le modifiche alle specifiche tecniche durante la procedura vanno comunicate a tutti gli offerenti rimasti in gara, non solo a quello con cui state negoziando in quel momento.
Testo ufficiale

1. Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico puo' presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara contenente le informazioni di cui all'allegato II.6, Parte I, lettere B o C, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante.

2. Nei documenti di gara le stazioni appaltanti individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare e specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto. Esse precisano altresi' quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

3. Le informazioni fornite consentono agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

4. trenta giorni Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' didalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84 o, se e' utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di pre-informazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare il proprio interesse.

5. Il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali e' di venticinque giorni dalla data di trasmissione dell'invito. I termini di cui al comma 4 e al presente comma sono ridotti nei casi previsti dall'articolo 72, commi 4, 5 e 6.

6. Solo gli operatori economici invitati dalla stazione appaltante, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale. Salvo quanto previsto dal comma 9, l'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione.

7. Se previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi indicato, le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi, concedendo ad essi un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

8. Quando le stazioni appaltanti intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti dall'articolo 107, valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto ai sensi degli articoli 105, con riguardo ai costi del ciclo vita, 108 e 110, tenuto conto dei costi del ciclo vita disciplinati dall'allegato II.8.

9. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione qualora abbiano indicato, nel bando di gara o nell'invito a confermare l'interesse, che si riservano tale possibilita'.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

RadarPA vi segnala le gare del vostro settore prima che escano. Registratevi