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Codice degli appalti · Procedure di scelta del contraente

Art. 75 Partenariato per l'innovazione

In pratica

L'articolo disciplina una procedura per acquistare prodotti, servizi o lavori che ancora non esistono sul mercato e che richiedono un'attività di ricerca e sviluppo. La stazione appaltante seleziona uno o più partner con cui avviare un percorso a fasi successive, basato sul raggiungimento di obiettivi intermedi. L'aggiudicazione avviene solo con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo e la stazione appaltante può interrompere il partenariato o ridurre il numero dei partner dopo ogni fase, se lo ha previsto nei documenti di gara. Per voi significa che potete proporre soluzioni non ancora disponibili, ma dovete dimostrare solide capacità di ricerca e sviluppo e accettare un percorso strutturato in tappe con valutazioni intermedie.

Vi riguarda se

  • proponete soluzioni innovative non ancora presenti sul mercato
  • gestite una procedura per acquisire prodotti o servizi che necessitano di ricerca e sviluppo
  • partecipate a una gara in cui la stazione appaltante cerca partner per sviluppare e poi acquistare un'innovazione

Esempio

Un comune ha bisogno di un sistema per monitorare in tempo reale la stabilità di un ponte storico utilizzando sensori autoalimentati, ma sul mercato non esiste una soluzione integrata già pronta. Pubblica un bando per un partenariato per l'innovazione, seleziona due imprese con esperienza in sensoristica e analisi dati e le fa lavorare in parallelo per una prima fase di progettazione. Al termine della fase, valuta i risultati e decide di proseguire solo con l'impresa che ha sviluppato il prototipo più promettente, avviando la fase successiva di sperimentazione sul campo.

Attenzione

  • La stazione appaltante può risolvere il contratto o ridurre il numero dei partner dopo ogni fase solo se questa possibilità e le relative condizioni sono state indicate chiaramente nei documenti di gara iniziali.
  • Le negoziazioni sono ammesse per migliorare le offerte, ma non possono mai modificare i requisiti minimi fissati dalla stazione appaltante né i criteri di aggiudicazione.
  • Il valore delle fasi e la durata del partenariato devono essere proporzionati all'investimento necessario per lo sviluppo, quindi non si può usare questa procedura per acquistare prodotti già esistenti a costi di sviluppo marginali.
Testo ufficiale

1. Nei documenti di gara la stazione appaltante identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non puo' essere soddisfatta con quelli disponibili sul mercato. Indica altresi' gli elementi dei prodotti, servizi o lavori innovativi identificati che definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare. Tali informazioni sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.

2. Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico puo' formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o a un avviso di indizione di gara, fornendo gli elementi richiesti dalla stazione appaltante.

3. La stazione appaltante puo' decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con uno o piu' operatori economici che conducono attivita' di ricerca e sviluppo separate. Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione e' di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualita'/prezzo ai sensi dell'articolo 108.

4. Nel selezionare i candidati le stazioni appaltanti applicano i criteri relativi alle capacita' dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni richieste possono presentare progetti di ricerca e di innovazione.

5. Il partenariato per l'innovazione e' strutturato in fasi successive secondo la sequenza del processo di ricerca e di innovazione, che puo' comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori, il cui valore stimato non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo. In particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attivita' di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante rate congrue. Sulla base degli obiettivi intermedi e del loro effettivo conseguimento, la stazione appaltante puo' decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con piu' operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilita' e le condizioni per avvalersene.

6. L'offerta iniziale e quelle successive, esclusa l'offerta finale, possono essere negoziate per migliorarne il contenuto, salvo che per gli aspetti relativi ai requisiti minimi e ai criteri di aggiudicazione. Ove previsto nel bando di gara, nell'invito a confermare l'interesse o in altro documento di gara e in applicazione del criterio di aggiudicazione ivi previsto, le negoziazioni nel corso della procedura possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare. La stazione appaltante informa per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi; concede agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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