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Codice degli appalti · Atti preparatori e consultazioni

Art. 77 Consultazioni preliminari di mercato

In pratica

L'articolo consente alle stazioni appaltanti di consultare il mercato prima di pubblicare una gara, per preparare meglio gli atti e scegliere la procedura più adatta. Possono raccogliere informazioni tecniche, relazioni o consulenze da imprese, esperti o autorità indipendenti. Questo materiale può essere usato nella pianificazione e nello svolgimento della gara, purché non falsi la concorrenza e non violi i principi di non discriminazione e trasparenza.

Vi riguarda se

  • partecipate a mercati in cui le stazioni appaltanti fanno indagini o richieste informative prima della gara
  • siete una stazione appaltante e volete capire meglio il mercato prima di scrivere il bando
  • fornite consulenze o pareri tecnici a enti pubblici che poi bandiscono appalti

Esempio

Un comune deve affidare la manutenzione del verde pubblico e non conosce bene le soluzioni tecniche disponibili. Prima di pubblicare il bando, invita alcune imprese del settore a una consultazione per capire costi e modalità operative. Le informazioni ricevute vengono usate per definire i requisiti tecnici, ma il comune evita di chiedere a una sola impresa dettagli che le darebbero un vantaggio sugli altri concorrenti.

Attenzione

  • Le informazioni raccolte non devono dare a nessun operatore un vantaggio competitivo nella gara successiva.
  • La consultazione non è una procedura di affidamento: non crea obblighi né per la stazione appaltante né per chi partecipa.
  • Se un operatore fornisce documentazione che poi viene usata nel bando, la stazione appaltante deve garantire che tutti i concorrenti abbiano accesso alle stesse informazioni.
Testo ufficiale

1. Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti.

2. Per le finalita' di cui al comma 1 le stazioni appaltanti possono acquisire informazioni, consulenze, relazioni e ogni altra documentazione idonea, anche di natura tecnica, da parte di esperti, operatori di mercato, autorita' indipendenti o altri soggetti idonei. Tale documentazione puo' essere utilizzata anche nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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