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Codice degli appalti · Atti preparatori e consultazioni

Art. 78 Partecipazione alle consultazioni preliminari di candidati o offerenti

In pratica

Se avete contribuito alla preparazione di una gara, potete comunque partecipare, ma la stazione appaltante deve adottare misure per evitare che il vostro vantaggio informativo falsi la concorrenza. La misura minima consiste nel comunicare agli altri partecipanti le informazioni pertinenti scambiate durante le consultazioni preliminari e nel fissare termini adeguati per la presentazione delle offerte. Se la parità di trattamento non è garantibile, la stazione appaltante vi chiede di dimostrare che la vostra partecipazione non altera la concorrenza. In mancanza di giustificazioni adeguate, siete esclusi dalla procedura.

Vi riguarda se

  • avete fornito documentazione o informazioni durante la preparazione di una gara
  • siete un'impresa collegata a chi ha partecipato alla preparazione della procedura
  • gestite una procedura in cui un candidato o offerente ha contribuito agli atti preparatori

Esempio

Un comune deve affidare la manutenzione del verde pubblico e, prima di pubblicare il bando, chiede a un'impresa locale di fornire dati sui costi delle potature per definire la base d'asta. Quell'impresa partecipa poi alla gara. La stazione appaltante pubblica nella documentazione di gara le informazioni sui costi ricevute durante la consultazione e concede un termine di presentazione delle offerte più ampio del minimo ordinario. Un'altra impresa concorrente contesta la partecipazione della prima, ma il comune dimostra di aver adottato le misure minime di trasparenza e la gara prosegue regolarmente.

Attenzione

  • La comunicazione delle informazioni pertinenti e la fissazione di termini adeguati sono solo la misura minima: potete dover adottare misure ulteriori se la situazione lo richiede.
  • Il termine per fornire le giustificazioni non può superare i dieci giorni, ma il testo non indica un termine minimo.
  • Le misure adottate vanno riportate nella relazione unica prevista dall'articolo 112, quindi dovete documentarle per iscritto.
Testo ufficiale

1. Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione ovvero le informazioni, i dati e le notizie di cui all'articolo 77, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante adotta misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari, nonche' la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituiscono la minima misura adeguata.

2. Qualora non sia possibile garantire il rispetto del principio della parita' di trattamento, la stazione appaltante invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine comunque non superiore a dieci giorni, ogni elemento idoneo a provare che la sua partecipazione alla preparazione e alla scelta della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato e' escluso dalla procedura.

3. Le misure adottate dalla stazione appaltante sono indicate nella relazione unica prevista dall'articolo 112.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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