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Codice degli appalti · Principi generali

Art. 9 Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale

In pratica

L'articolo stabilisce che se durante l'esecuzione del contratto si verificano eventi straordinari e imprevedibili che rompono l'equilibrio economico originario, l'impresa ha diritto a chiedere una rinegoziazione delle condizioni. La stazione appaltante deve coprire i costi di questa rinegoziazione usando le somme a disposizione nel quadro economico, come imprevisti o economie da ribasso. La rinegoziazione serve solo a riportare il contratto all'equilibrio iniziale, senza cambiarne la sostanza economica. Le stazioni appaltanti sono invitate a inserire già nel bando clausole di rinegoziazione per contratti a rischio.

Vi riguarda se

  • eseguite un contratto pubblico e subite un aumento dei costi eccezionale e fuori dal vostro controllo
  • gestite una procedura come stazione appaltante e dovete valutare richieste di rinegoziazione dell'impresa
  • redigete bandi e contratti per appalti di lunga durata o in settori economicamente instabili

Esempio

Un'impresa edile sta costruendo una scuola per un Comune. A causa di una crisi internazionale improvvisa, il prezzo dell'acciaio triplica in due mesi, un evento del tutto fuori dall'ordinaria fluttuazione di mercato. L'impresa, che non poteva prevederlo, chiede al Comune la rinegoziazione del prezzo. Il Comune utilizza i fondi accantonati tra le somme a disposizione per coprire l'aumento, riportando il contratto all'equilibrio economico iniziale.

Attenzione

  • La rinegoziazione non è automatica: dovete dimostrare che le circostanze sono davvero straordinarie, imprevedibili e non rientrano nel normale rischio di mercato che avete accettato con l'offerta.
  • La copertura dei costi di rinegoziazione non è illimitata: la stazione appaltante può attingere solo alle somme a disposizione già previste nel quadro economico, come imprevisti ed economie.
  • Se la prestazione diventa inutile per una delle parti a causa di questi eventi, non si rinegozia ma si applica una riduzione del corrispettivo, seguendo le regole dell'impossibilità parziale.
Testo ufficiale

1. Se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta.

2. Nell'ambito delle risorse individuate al comma 1, la rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

3. Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilita' parziale.

4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono l'inserimento nel contratto di clausole di rinegoziazione, dandone pubblicita' nel bando o nell'avviso di indizione della gara, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze.

5. In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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