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Codice degli appalti · Principi generali

Art. 10

In pratica

L'articolo stabilisce che potete essere esclusi da una gara solo per motivi espressamente previsti dal codice. Le stazioni appaltanti non possono aggiungere nei bandi cause di esclusione diverse da quelle di legge, altrimenti quelle clausole sono nulle e si considerano non apposte. Possono però chiedere requisiti speciali economici o tecnici, purché siano pertinenti alla prestazione e proporzionati, cercando di favorire la partecipazione più ampia possibile, in particolare delle micro, piccole e medie imprese, compatibilmente con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare e volete sapere quando potete essere esclusi
  • redigete bandi o lettere di invito come stazione appaltante
  • siete una micro, piccola o media impresa e valutate i requisiti richiesti

Esempio

Un comune pubblica un bando per la manutenzione del verde e inserisce una clausola che esclude le imprese con meno di dieci dipendenti. Quella clausola è nulla e si considera non apposta perché non è una causa di esclusione prevista dal codice. Il comune può invece chiedere un fatturato minimo nel settore, se proporzionato all'importo dell'appalto, ma non può usare il numero di dipendenti come motivo automatico di esclusione.

Attenzione

  • Non confondete i requisiti di partecipazione con le cause di esclusione: i primi possono essere introdotti dalla stazione appaltante, le seconde solo dal codice.
  • Una clausola di esclusione non prevista dal codice è nulla e si considera non apposta anche se l'avete accettata firmando il bando o presentando l'offerta.
  • Il favor per le micro, piccole e medie imprese non è un obbligo assoluto: la stazione appaltante può richiedere requisiti più stringenti se giustificati dall'oggetto del contratto e compatibili con le esigenze di riduzione della spesa pubblica.
Testo ufficiale

Principi di tassativita' delle cause di esclusione e di massima partecipazione.

1. I contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice.

2. Le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 sono tassative e integrano di diritto i bandi e le lettere di invito; le clausole che prevedono cause ulteriori di esclusione sono nulle e si considerano non apposte.

3. Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attivita' professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al piu' ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purche' sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilita' di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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