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Codice degli appalti · Bandi, avvisi, inviti e termini

Art. 92 Fissazione dei termini per la presentazione delle domande e delle offerte

In pratica

L'articolo stabilisce che le stazioni appaltanti devono fissare termini di presentazione delle domande e delle offerte proporzionati alla complessità dell'appalto e al tempo necessario per preparare un'offerta seria. I termini vanno prorogati se un concorrente riceve risposte a chiarimenti significativi troppo a ridosso della scadenza o se i documenti di gara subiscono modifiche rilevanti. Chi ha già presentato un'offerta può ritirarla e sostituirla quando i termini vengono prorogati. Se la stazione appaltante chiede un adempimento senza indicare un termine, vale il termine di dieci giorni.

Vi riguarda se

  • partecipate a una gara e avete bisogno di chiarimenti o di visitare i luoghi prima di presentare l'offerta
  • gestite una procedura come stazione appaltante e dovete fissare o prorogare i termini di presentazione delle offerte
  • avete già presentato un'offerta e la stazione appaltante proroga la scadenza

Esempio

Un comune pubblica una gara per lavori di manutenzione stradale con scadenza il 20 marzo. Il 16 marzo un'impresa riceve dalla stazione appaltante una risposta a un chiarimento che modifica in modo rilevante la specifica tecnica dell'asfalto. Il comune proroga il termine al 27 marzo e pubblica l'avviso di proroga sul proprio sito. Un'altra impresa che aveva già inviato l'offerta il 14 marzo la ritira e ne presenta una nuova adeguata alla specifica modificata.

Attenzione

  • La proroga scatta solo se le informazioni supplementari sono significative e sono state richieste in tempo utile dal concorrente.
  • La proroga va resa pubblica tempestivamente sul sito istituzionale della stazione appaltante.
  • Il termine di dieci giorni per gli adempimenti richiesti dalla stazione appaltante vale solo se la stazione stessa non ha disposto un termine diverso.
Testo ufficiale

1. Le stazioni appaltanti, fermi quelli minimi di cui agli articoli 71, 72, 73, 74, 75 e 76, fissano termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte adeguati alla complessita' dell'appalto e al tempo necessario alla preparazione delle offerte, tenendo conto del tempo necessario alla visita dei luoghi, ove indispensabile alla formulazione dell'offerta, e di quello per la consultazione sul posto dei documenti di gara e dei relativi allegati.

2. I termini di cui al comma 1 sono prorogati in misura adeguata e proporzionale: a) se un operatore economico interessato a partecipare alla procedura di aggiudicazione abbia richiesto in tempo utile informazioni supplementari significative ai fini della preparazione dell'offerta e, per qualsiasi motivo, le abbia ricevute meno di sei giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte, o, in caso di procedura accelerata ai sensi degli articoli 71, comma 3, e 72, comma 6, meno di quattro giorni prima; b) se sono apportate modifiche significative ai documenti di gara; c) In tali casi, la stazione appaltante da' tempestiva pubblicita' dell'avviso relativo alla proroga sul proprio sito istituzionale. nei casi di cui all'articolo 25, comma 2, terzo periodo..

3. In caso di proroga dei termini di presentazione delle offerte e' consentito agli operatori economici che hanno gia' presentato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

4. Se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non e' previsto un termine, tale termine e' di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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