Vai al contenuto

Codice degli appalti · Commissione e cause di esclusione

Art. 93 Commissione giudicatrice

In pratica

L'articolo disciplina chi valuta le offerte quando la gara usa il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione giudicatrice viene nominata dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte e può supportare il RUP anche nella verifica delle offerte anomale. Per le gare al minor prezzo o costo, invece, la valutazione spetta a un seggio di gara, anche composto da una sola persona, scelto tra il personale della stazione appaltante.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
  • gestite una procedura come stazione appaltante e dovete nominare chi valuta le offerte
  • siete un professionista esterno e volete capire quando potete essere nominato commissario

Esempio

Un comune bandisce una gara per la progettazione di una scuola usando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Dopo la scadenza del termine per le offerte, il dirigente nomina una commissione di tre dipendenti comunali esperti in edilizia scolastica. Uno dei candidati commissari aveva fatto parte della giunta comunale fino a un anno prima e viene escluso dalla nomina per il divieto del comma 5, lettera a.

Attenzione

  • La commissione va nominata solo dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte, non prima.
  • I commissari esterni sono ammessi solo se mancano professionalità adeguate in organico e se c'è documentata indisponibilità di funzionari di altre amministrazioni.
  • Per le gare al minor prezzo non serve una commissione giudicatrice: basta un seggio di gara, anche monocratico, ma restano le incompatibilità per condanne penali e conflitto di interessi.
Testo ufficiale

1. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, e' nominata una commissione giudicatrice, che, su richiesta del RUP, svolge anche attivita' di supporto per la verifica dell'anomalia.

2. La commissione e' composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

3. La commissione e' presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice puo' far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalita' in organico, la stazione appaltante puo' scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilita', tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.

4. La commissione puo' riunirsi con modalita' telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

5. Non possono essere nominati commissari: a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante; b) codice penale coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del; c) decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al.

6. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante, in caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, e' riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.

7. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte e' effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilita' di cui alle lettere b) e c) del comma 5.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

RadarPA vi segnala le gare del vostro settore prima che escano. Registratevi