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Codice degli appalti · Commissione e cause di esclusione

Art. 95 Cause di esclusione non automatica

In pratica

L'articolo elenca situazioni in cui la stazione appaltante deve escludere un operatore economico, anche se non esiste una condanna definitiva o un accertamento formale. Riguarda violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente, obblighi sociali e del lavoro, conflitti di interesse, distorsioni della concorrenza, offerte riconducibili a un unico centro decisionale e illeciti professionali gravi. Per voi che partecipate o gestite gare, significa che la valutazione di affidabilità non si limita ai requisiti documentali ma include comportamenti e indizi che la stazione appaltante può accertare con mezzi adeguati.

Vi riguarda se

  • partecipate a gare e avete avuto violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, ambiente o obblighi sociali e del lavoro
  • siete coinvolti nella preparazione di una procedura d'appalto e poi intendete partecipare alla stessa gara
  • gestite una procedura come stazione appaltante e dovete valutare indizi di collegamento tra offerte o illeciti professionali

Esempio

Un'impresa edile partecipa a una gara per la ristrutturazione di una scuola. La stazione appaltante accerta, tramite verbali degli organi di vigilanza, che l'impresa ha commesso gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri. Anche se non c'è una condanna definitiva, la stazione appaltante esclude l'impresa dalla gara.

Attenzione

  • L'esclusione per gravi violazioni fiscali o previdenziali non definitivamente accertate non scatta se avete pagato o vi siete impegnati in modo vincolante a pagare prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
  • La distorsione della concorrenza per precedente coinvolgimento nella preparazione della gara non comporta esclusione automatica: la stazione appaltante deve prima verificare se esistono misure meno intrusive.
  • Per gli illeciti professionali gravi, l'articolo 98 contiene un elenco tassativo: la stazione appaltante non può escludere per fatti diversi da quelli indicati.
Testo ufficiale

1. La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti: a) direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sussistere gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonche' agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla; b) che la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 non diversamente risolvibile; c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive; d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara; e) che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrita' o affidabilita', dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonche' i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi.

2. La stazione appaltante esclude altresi' un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravita' va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non e' disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando: a) il reato e' stato depenalizzato; b) e' intervenuta la riabilitazione; c) articolo 179, settimo comma, del codice penale nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell'; d) il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna; e) la condanna e' stata revocata.

Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.

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