Codice degli appalti · Commissione e cause di esclusione
Art. 94 Cause di esclusione automatica
In pratica
L'articolo elenca le condanne penali definitive, le misure interdittive e le situazioni aziendali che impongono alla stazione appaltante di escludervi automaticamente dalla gara. La verifica riguarda i soggetti con ruoli di rappresentanza, direzione o controllo dell'impresa, compresi gli amministratori di fatto e, se il socio è una persona giuridica, i suoi amministratori. L'esclusione non scatta se il reato è stato depenalizzato, se è intervenuta riabilitazione o estinzione della pena accessoria, oppure se, per debiti fiscali e contributivi, avete pagato o vi siete impegnati in modo vincolante a pagare prima della scadenza dell'offerta.
Vi riguarda se
- partecipate a qualsiasi procedura d'appalto e avete subito condanne o misure cautelari
- siete una stazione appaltante e dovete verificare i requisiti di ordine generale
- operate come amministratori, direttori tecnici o procuratori di un'impresa che partecipa a gare
Esempio
Un'impresa individuale partecipa a una gara per lavori di manutenzione stradale indetta da un comune. Il titolare ha riportato, due anni prima, una condanna definitiva per false comunicazioni sociali. La stazione appaltante, verificato il casellario, esclude l'impresa dalla procedura perché la condanna rientra tra le cause di esclusione automatica previste dal comma 1, lettera c.
Attenzione
- L'esclusione opera anche per condanne nei confronti dell'amministratore di fatto, anche se non formalmente nominato, se esercitava poteri di direzione o controllo.
- Per i debiti fiscali e contributivi, non basta aver pagato dopo la scadenza dell'offerta: l'estinzione o l'impegno vincolante devono perfezionarsi prima di quel termine.
- La presenza di una misura di prevenzione antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa esclude l'operatore, ma l'ammissione al controllo giudiziario prima dell'aggiudicazione fa cessare la causa di esclusione.
Testo ufficiale
1. E' causa di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei seguenti reati: a) articoli 416 416-bis del codice penale decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 452-quater codice penale delitti, consumati o tentati, di cui agli,oppure delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui aldel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui aldieces del, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; b) articoli 317 318 319 319-ter 319-quater 320 321 322 322-bis 346-bis 353 353-bis 354 355 356 del codice penale articolo 2635 del codice civile delitti, consumati o tentati, di cui agli,,,,,,,,,,,,,enonche' all'; c) articoli 2621 2622 del codice civile false comunicazioni sociali di cui aglie; d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, del 26 luglio 1995; e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attivita' terroristiche; f) codice penale articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del, riciclaggio di proventi di attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'; g) decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il; h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica amministrazione.
2. decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 decreto legislativo n. 159 del 2011 decreto legislativo n. 159 del 2011 E' altresi' causa di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui alo di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4;bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui alnon opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo' subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi indicati sono stati emessi nei confronti: a) decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al; b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di societa' in accomandita semplice; e) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e i procuratori generali; f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo; g) del direttore tecnico o del socio unico; h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresi' esclusi: a) articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 l'operatore economico destinatario della sanzione interdittiva di cui all', o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'; b) articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 l'operatore economico che non abbia presentato la certificazione di cui all', ovvero non abbia presentato dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito; c) articolo 46 del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell', di cui al, che non abbiano prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformita' a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita'; d) decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5 regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 decreto legislativo n. 14 del 2019 l'operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al, deldel presente codice. L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali; e) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; f) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione.
6. E' inoltre escluso l'operatore economico che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
7. articolo 179, settimo comma, del codice penale L'esclusione non e' disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando il reato e' stato depenalizzato oppure quando e' intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata estinta ai sensi dell', oppure quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima.
Testo vigente al 3 settembre 2026, da Normattiva. La spiegazione è un aiuto alla lettura e non sostituisce il testo di legge.
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